Il Decreto Agosto ha previsto l’aumento fino a € 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai propri lavoratori che non costituisce reddito di lavoro dipendente.
In questo 2020 la crisi innescata dalla pandemia ha generato disagi e criticità in tutti i settori economici, penalizzando inesorabilmente interi comparti di mercato e, all'opposto, promuovendo opportunità in altri. Sia nell'uno che nell'altro caso, i lavoratori hanno avuto un ruolo determinante, affiancando il datore di lavoro nelle strategie messe in atto per affrontare le oscillazioni dell'impresa. Dunque non sarà raro che, nonostante tutto, nei (prudenti) budget aziendali dei prossimi mesi si trovi spazio per i premi di produttività che, come noto, se erogati in denaro sono tassati alla stregua del reddito di lavoro dipendente. Un piano di welfare aziendale con erogazione di premi in beni e servizi consentirebbe all'impresa di risparmiare i contributi previdenziali e al dipendente l'Irpef, ma l'incertezza economica dei prossimi mesi difficilmente porterà il datore a impegnarsi con un inevitabile regolamento aziendale che preveda benefit anche per un 2021 denso di incognite.
In quest'ottica viene in aiuto il D.L. 104/2020, entrato in vigore lo scorso 15.08.2020, che dispone il raddoppio del limite di benefit che il datore di lavoro può regalare ai dipendenti, beneficiando dell'esenzione fiscale e previdenziale. L'art. 51, c. 3 del Tuir dispone l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti per un valore non superiore a € 258,23 aumentato a € 516,46 dall'art. 112, D.L. 104/2020. Ciò consentirà al datore di lavoro di gratificare comunque uno o più dipendenti, con l'unica condizione di erogare non denaro ma beni o servizi di valore entro il nuovo limite. In caso contrario, l'intero valore rientrerà nella base imponibile sia fiscale che previdenziale. Il limite di € 516,46 riguarda il solo anno 2020 e l'eventuale erogazione a oggi già avvenuta superando il limite a regime di € 258,23 (e quindi tassata) avrà la conseguenza che:
• per i lavoratori ancora in forza, si dovrà tenere conto del nuovo limite di esenzione e restituire al dipendente l'Irpef trattenuta a causa del superamento del “vecchio” limite ma non del nuovo;
• per i lavoratori cessati, sarà utile un'annotazione in calce alla Certificazione Unica 2021 affinché il nuovo datore di lavoro possa tenere conto di quanto già erogato e provvedere all'eventuale ricalcolo in fase di conguaglio fiscale.
Si rammenta che nei beni e servizi cui fa riferimento l'art. 51, c. 3 (giusto per elencare i più diffusi e anche i più graditi ai dipendenti) possono rientrare:
• buoni spesa in negozi e supermercati;
• buoni benzina;
• voucher per commercio elettronico;
• ricariche telefoniche.
Ma nel limite di valore bisogna anche tenere conto dell'auto concessa in uso promiscuo e del godimento di altri beni aziendali (esempio: smartphone, pc portatile, ecc.), dei prestiti aziendali, degli alloggi concessi in uso e delle polizze assicurative extra professionali.
La recente risposta dell'Agenzia delle Entrate 31.08.2020, n. 293, ammette anche i voucher prepagati in favore dei dipendenti che vogliano acquistare servizi connessi alla mobilità sostenibile. L'Agenzia nega la possibilità di rimborso diretto di questi servizi ai sensi dell'art. 51, lett. d) e d-bis) del Tuir perché, a suo parere, non equiparabili ad abbonamenti per il trasporto pubblico. In ogni caso si auspica che il D.L. 104/2020 porti a una conferma a regime del nuovo limite esentasse di € 516,46, cifra senz'altro più adeguata alle esigenze attuali sia delle imprese che dei dipendenti.
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