Domande sull’impatto del cuneo fiscale
A cura di: Dott. Roberto Vinciarelli Il cuneo fiscale (aumento
L’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241 alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 5.000 annui (D.L.n.50/2017 – Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017). Si comunica che il Caf Tutela Fiscale dell’Impresa ha predisposto, affiancandolo al visto IVA, anche tale servizio.
I soggetti interessati potranno richiedere il servizio utilizzando esclusivamente la form di adesione disponibile sul sito.
Una volta completata la registrazione, sarà obbligatoria la contestuale sottoscrizione e trasmissione del contratto (incarico e regolamento), unitamente alla contabile del bonifico inerente alla quota per l’ Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle Attività del Terziario , del Turismo e dei Servizi (A.E.C.P.). Questa operazione permetterà agli associati di accedere al servizio formulando una richiesta formale dove andranno indicati i dati della ditta interessata. Dopo aver compilato la richiesta, dalla quale si evincerà anche il costo del servizio, l’ associato dovrà stamparla, compilarla nei dati mancanti e inviarla al CAF, contestualmente alla contabile del nuovo bonifico da effettuarsi per l’importo previsto.
I richiedenti dovranno produrre direttamente la seguente documentazione obbligatoria la quale verrà consegnata al RAF entro e non oltre 20 giorni lavorativi prima della data di scadenza fissata dall’ amministrazione finanziaria:
E’ condizione necessaria che il titolare della ditta o il legale rappresentante della società che chiede tale servizio, consegni tutti i registri contabili debitamente firmati.
La documentazione così predisposta sarà oggetto di attenta verifica da parte del RAF, il quale dovrà presentarsi presso lo studio che la detiene e riscontrarne la veridicità.
I casi che potrebbero presentarsi sono i seguenti:
Si fa presente che in ognuno di questi casi il RAF dovrà obbligatoriamente redigere una relazione, nella quale sarà descritta in modo dettagliato la verifica eseguita sulla documentazione contabile, e indicata la motivazione dell’ eventuale apposizione o meno del Visto di Conformità. La relazione, dovrà essere sottoscritta per esplicita accettazione dell’ operato svolto, dal titolare dell’ azienda o dal legale rappresentante della società da sottoporre a visto di conformità.
I costi del servizio (comprensivo dell’invio telematico) saranno calcolati sulla base della quantità del credito IRPEF.
L’ importo fisso è di € 450,00+IVA. Secondo gli Artt. 53 e 54 del T.P. è inoltre previsto un’ onorario che corrisponde alla seguente tabella:
Da € 0 a €. 50.000 – zero
da € 50.001 a € 150.000 – 1,50%
da € 150.001 a € 250.000 – 1%
oltre € 250.000 – 0,50%
Ulteriori rimborsi per le spese di trasferta eventualmente sostenute e per consulenze professionali espressamente richieste al RAF incaricato dal CAF per il controllo, verranno concordate direttamente tra le parti.
A cura di: Dott. Roberto Vinciarelli Il cuneo fiscale (aumento
Attraverso l’articolo 39 del decreto Lavoro, sono stati previsti nuovi