Domande sull’impatto del cuneo fiscale
A cura di: Dott. Roberto Vinciarelli Il cuneo fiscale (aumento
Alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021, per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo di apposizione del visto di conformità si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.
Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate
Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.
La cessione può essere disposta in favore:
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
Il CAF TUTELA FISCALE DELL’IMPRESA dispone di una rete nazionale formata da PROFESSIONISTI iscritti agli albi, incaricati di apporre il VISTO DI CONFORMITÀ’.
Tutte le operazioni avvengono sotto il diretto controllo del Caf centrale, il quale cura tutte le varie fasi procedurali inerenti ai controlli di rito ed all’invio telematico. Il servizio è semplice, sicuro, ed economico.
I soggetti interessati potranno richiedere il servizio utilizzando esclusivamente la form di adesione disponibile sul sito www.caftfdi.it
Una volta completata la registrazione, sarà obbligatoria la contestuale sottoscrizione e trasmissione del contratto (incarico e regolamento), unitamente alla contabile del bonifico inerente alla quota per l’ Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle Attività del Terziario , del Turismo e dei Servizi (A.E.C.P.). Questa operazione permetterà agli associati di accedere al servizio formulando una richiesta formale dove andranno indicati i dati della ditta interessata. Dopo aver compilato la richiesta, dalla quale si evincerà anche il costo del servizio, l’ associato dovrà stamparla, compilarla nei dati mancanti e inviarla al CAF, contestualmente alla contabile del nuovo bonifico da effettuarsi per l’importo previsto.
I richiedenti dovranno produrre direttamente la seguente documentazione obbligatoria la quale verrà consegnata al RAF prima della data di scadenza fissata dall’ amministrazione finanziaria:
Intervento non condominiale
Per i soggetti non imprenditori: bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa ed il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito.
Per i soggetti imprenditori: non rileva la data del pagamento bensì l’esecuzione dell’intervento (competenza ex art. 109 TUIR)
Intervento condominiale
Bonifico del condominio, tabella di ripartizione della spesa, importi versati dai condomini o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riepilogante quanto sopra.
Altre modalità di pagamento per le spese per le quali non può essere effettuato il bonifico (oneri di urbanizzazione, bolli, ritenute d’acconto ecc.).
Contratto di cessione del credito.
Assenso del fornitore allo sconto in fattura (contratto di appalto, ordine, ecc.).
Adempimento a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza/la presenza di interventi della stessa natura sullo stesso immobile che rappresentano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.
Documentazione attestante il titolo professionale e l’iscrizione all’albo professionale oppure dichiarazione nella asseverazione.
Polizza RC con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione oppure dichiarazione nella asseverazione.
Attestazione della congruità delle spese sostenute, ex articolo 119 comma 13 DL 34/2020
Mandato professionale per l’apposizione del visto di conformità.
Impegno a trasmettere l’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
La documentazione così predisposta sarà oggetto di attenta verifica da parte del RAF, il quale dovrà presentarsi presso lo studio che la detiene e riscontrarne la veridicità.
I casi che potrebbero presentarsi sono i seguenti:
Si fa presente che in ognuno di questi casi il RAF dovrà obbligatoriamente redigere una relazione, nella quale sarà descritta in modo dettagliato la verifica eseguita sulla documentazione contabile, e indicata la motivazione dell’ eventuale apposizione o meno del Visto di Conformità. La relazione, dovrà essere sottoscritta per esplicita accettazione dell’ operato svolto, dal titolare dell’ azienda o dal legale rappresentante della società da sottoporre a visto di conformità.
Il costo del servizio (comprensivo dell’invio telematico) sarà calcolato sulla base dell’ammontare totale dei lavori. L’importo è composto da una parte fissa e una percentuale variabile in base alla spesa sostenuta per i lavori secondo la seguente tabella
Visto conformità BONUS EDILIZI 50%, 65%, 90%
Costo servizio € 80,00
E’ inoltre prevista una % aggiuntiva in base all’importo totale dei lavori secondo la seguente tabella: da 0 a 5000 – 2% da 5001 a 15000 – 1,5% da 15001 a 25000 – 1% oltre 25001 – 0,5% |
Ulteriori rimborsi per le spese di trasferta eventualmente sostenute e per consulenze professionali espressamente richieste al RAF incaricato dal CAF per il controllo, verranno concordate direttamente tra le parti.
*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA e per singola pratica.
** Le % aggiuntive vengono calcolate a scaglioni.
*** In caso di più SAL il pagamento avverrà per ogni SAL vistato
A cura di: Dott. Roberto Vinciarelli Il cuneo fiscale (aumento
Attraverso l’articolo 39 del decreto Lavoro, sono stati previsti nuovi