Visto di Visto di Conformità Bonus 50% 65% 90%

Alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021, per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo di apposizione del visto di conformità si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

 

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnicarelativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Il CAF TUTELA FISCALE DELL’IMPRESA dispone di una rete nazionale formata da PROFESSIONISTI iscritti agli albi, incaricati di apporre il VISTO DI CONFORMITÀ’.

Tutte le operazioni avvengono sotto il diretto controllo del Caf centrale, il quale cura tutte le varie fasi procedurali inerenti ai controlli di rito ed all’invio telematico. Il servizio è semplice, sicuro, ed economico.

I soggetti interessati potranno richiedere il servizio utilizzando esclusivamente la form di adesione disponibile sul sito www.caftfdi.it
Una volta completata la registrazione, sarà obbligatoria la contestuale sottoscrizione e trasmissione del contratto (incarico e regolamento), unitamente alla contabile del bonifico inerente alla quota per l’ Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle Attività del Terziario , del Turismo e dei Servizi (A.E.C.P.). Questa operazione permetterà agli associati di accedere al servizio formulando una richiesta formale dove andranno indicati i dati della ditta interessata. Dopo aver compilato la richiesta, dalla quale si evincerà anche il costo del servizio, l’ associato dovrà stamparla, compilarla nei dati mancanti e inviarla al CAF, contestualmente alla contabile del nuovo bonifico da effettuarsi per l’importo previsto.

I richiedenti dovranno produrre direttamente la seguente documentazione obbligatoria la quale verrà consegnata al RAF prima della data di scadenza fissata dall’ amministrazione finanziaria:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà dell’immobile o visura catastale.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità del diritto reale sull’immobile o visura catastale.
  • Contratto di locazione registrato e dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
  • Contratto di comodato registrato e dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
  • Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del familiare convivente o componente dell’unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio dei lavori o dal momento di sostenimento delle spese (se antecedente).
  • Sentenza di separazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assegnazione.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà dell’immobile in qualità di erede e dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
  • Contratto preliminare registrato con immissione in possesso dell’immobile.
  • Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione dell’amministrazione di condominio.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di “condominio minimo” la natura dei lavori e la ripartizione delle spese sostenute.
  • Visura catastale o domanda di accatastamento per gli immobili non censiti.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario di essere soggetto passivo di imposta in Italia.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza o meno di altri contributi per il medesimo intervento.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il pagamento dell’IMU, ove dovuta, oppure copia dei versamenti effettuati.
  • Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  • Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.
  • Spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica – ECOSISMABONUS
  • Interventi sulle superfici opache verticali e orizzontali.
  • Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi.
  • Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del DL 311/2006.
  • Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che generino un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione, del 18/2/2013.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione, del 18/2/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluta appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
  • Acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione.
    Interventi di installazione di building automation.
  • Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  • Copia delle abilitazioni amministrative o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la data di inizio lavori e la circostanza che gli interventi non necessitano di titoli abilitativi.
  • Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva di inizio lavori all’ASL competente se prevista.
  • Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’ENEA, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato.
  • Asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi.
  • Dichiarazione del fornitore o assemblatore o installatore attestante il rispetto dei requisiti tecnici (nei casi previsti dall’allegato I del decreto MISE 6.8.2020).
  • Attestato di prestazione energetica (APE) predisposto a fine intervento, se previsto.
    Relazione tecnica ai sensi art. 8, c. 1, d.lgs. 192/2005, o provvedimento regionale equivalente, se prevista.
  • Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
  • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
  • Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione attestante la spesa correttamente intestata.


Intervento non condominiale
Per i soggetti non imprenditori: bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa ed il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito.
Per i soggetti imprenditori: non rileva la data del pagamento bensì l’esecuzione dell’intervento (competenza ex art. 109 TUIR)


Intervento condominiale
Bonifico del condominio, tabella di ripartizione della spesa, importi versati dai condomini o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riepilogante quanto sopra.
Altre modalità di pagamento per le spese per le quali non può essere effettuato il bonifico (oneri di urbanizzazione, bolli, ritenute d’acconto ecc.).
Contratto di cessione del credito.
Assenso del fornitore allo sconto in fattura (contratto di appalto, ordine, ecc.).
Adempimento a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza/la presenza di interventi della stessa natura sullo stesso immobile che rappresentano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.
Documentazione attestante il titolo professionale e l’iscrizione all’albo professionale oppure dichiarazione nella asseverazione.
Polizza RC con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione oppure dichiarazione nella asseverazione.
Attestazione della congruità delle spese sostenute, ex articolo 119 comma 13 DL 34/2020
Mandato professionale per l’apposizione del visto di conformità.
Impegno a trasmettere l’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

La documentazione così predisposta sarà oggetto di attenta verifica da parte del RAF, il quale dovrà presentarsi presso lo studio che la detiene e riscontrarne la veridicità.
I casi che potrebbero presentarsi sono i seguenti:

  • la documentazione controllata dal RAF è corretta. Il RAF procederà con l’ asseverazione della documentazione predisponendone l’ invio telematico all’ Agenzia delle Entrate;
  • la documentazione presenta irregolarità sanabili. In questo caso il RAF, dopo aver comunicato per iscritto le cause ostative al richiedente, se richiesto dallo stesso, potrà rilasciare la consulenza necessaria per la loro rimozione. Il compenso per tale consulenza, sarà liberamente concordata tra le parti.
  • la documentazione presenta irregolarità rilevanti, ciò significa che le cause ostative al rilascio del Visto non possono essere rimosse. Il Visto non potrà essere rilasciato.

 

Si fa presente che in ognuno di questi casi il RAF dovrà obbligatoriamente redigere una relazione, nella quale sarà descritta in modo dettagliato la verifica eseguita sulla documentazione contabile, e indicata la motivazione dell’ eventuale apposizione o meno del Visto di Conformità. La relazione, dovrà essere sottoscritta per esplicita accettazione dell’ operato svolto, dal titolare dell’ azienda o dal legale rappresentante della società da sottoporre a visto di conformità.

Il costo del servizio (comprensivo dell’invio telematico) sarà calcolato sulla base dell’ammontare totale dei lavori. L’importo è composto da una parte fissa e una percentuale variabile in base alla spesa sostenuta per i lavori secondo la seguente tabella

Visto conformità BONUS EDILIZI 50%, 65%, 90%
Costo servizio € 80,00 

E’ inoltre prevista una % aggiuntiva in base all’importo totale dei lavori secondo la seguente tabella:

da 0 a 5000 – 2%

da 5001 a 15000 – 1,5%

da 15001 a 25000 – 1%

oltre 25001 – 0,5% 

Ulteriori rimborsi per le spese di trasferta eventualmente sostenute e per consulenze professionali espressamente richieste al RAF incaricato dal CAF per il controllo, verranno concordate direttamente tra le parti.

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA e per singola pratica.

** Le % aggiuntive vengono calcolate a scaglioni.

*** In caso di più SAL il pagamento avverrà per ogni SAL vistato