Trasparenza delle erogazioni pubbliche

Ratio Quotidiano
29 Giugno 2021

La L. 124/2017, testo riformulato dal D.L. 34/2019, ha introdotto specifici obblighi informativi. I successivi documenti, nonché l’art. 11-sexiesdecies, non hanno però chiarito i dubbi applicativi e interpretativi della norma.
Modalità di comunicazione. Entro il 30.06 di ogni anno (per i soggetti tenuti al deposito del bilancio, il termine è quello previsto statutariamente per l’approvazione), enti non commerciali e imprese devono annotare le seguenti informazioni inerenti alle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio precedente: data di incasso, soggetto erogatore, causale, somma incassata.
È consentito l’utilizzo del proprio sito Internet e, secondo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11.01.2019, agli enti non commerciali è anche permesso l’uso della propria pagina Facebook.
Per le società di capitali le informazioni devono essere indicate in nota integrativa o, per quelle rientranti nei parametri di cui all’art. 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) e 2435-ter (bilancio delle microimprese), nell’apposita sezione prevista all’interno del modello di bilancio da depositare.

Per la norma (art 125-bis D.L. 124/2017) i soggetti “non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza di quest’ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”; secondo le istruzioni operative emanate da XBRL Italia, “le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l’obbligo di trasparenza in esame in forma diverse dalla pubblicazione in bilancio”. E' pur vero che, per tali soggetti, ritenere l’obbligo assolto in modo corretto esclusivamente tramite la pubblicazione sui propri siti o sui portali delle associazioni di categoria farebbe perdere di ogni logica la presenza, all’interno del modello di bilancio 2020 (forma abbreviata – microimprese), dell’apposito campo denominato “Commento, Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 107 n. 124” (tassonomia XBRL PCI_2018-11-04).

Il limite di € 10.000. Il legislatore, al fine di evitare pubblicazioni di informazioni non rilevanti, ha previsto che l’obbligo non sussiste ove gli importi erogati siano inferiori a 10.000 euro.
Secondo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2019 il limite è cumulativo e non riferito alla singola erogazione.
Di parere opposto la circolare Assonime n. 2/2019, secondo cui la soglia di € 10.000 va riferita al totale ricevuto da un medesimo soggetto erogante.
ANC – Confimi Industria, con nota dell’11.04.2019, a tutt’oggi inevasa, ha invitato il Governo a prevedere specificatamente che il computo dei 10.000 euro sia riferito alla singola erogazione e non in senso cumulativo.

Il differimento. In sede di conversione del D.L. 52/2021 (decreto “Riaperture”) nella L. 87/2021, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21.06.2021, n. 146, è stato inserito l'art. 11-sexiesdecies (Proroga delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 125-ter L. 4.08.2017, n. 124), che differisce al 1.01.2022 il momento da cui saranno applicabili le sanzioni previste in caso di inadempimento.
A questo punto, essendo rimasto invariato il termine del 30.06 previsto dal comma 125-bis del D.L. 124/2017, non è più chiaro quale sia l’effettivo termine per la pubblicazione degli importi pubblici ricevuti nel corso del 2020.
La scadenza, di fatto, resta il 30.06.2021 con una sorta di “zona franca” nel 2° semestre 2021 entro cui non potranno essere comminate sanzioni?

Conclusioni. Sono necessarie urgenti e concrete risposte ai dubbi sopra accennati, considerato che il differimento non risolve certamente i problemi endemici sorti già all’origine della norma.
Come sollecitato da più parti, al fine di snellire un onere amministrativo decisamente eccessivo le imprese non tenute al deposito del bilancio, sarebbe opportuno, logico e di buon senso decidere l'esonero di imprenditori individuali e società di persone dagli obblighi della trasparenza.


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