La Cassazione penale (sent. 16.09.2020, n. 26087) ha confermato il sequestro del patrimonio personale del mero intermediario incaricato della trasmissione telematica, accusato del reato a titolo di dolo eventuale.
Vicenda processuale – Una società, attraverso l'istituto dell'accollo, aveva acquisito posizioni creditorie verso lo Stato di società terze e successivamente procedeva alla compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24, con tributi e contributi. A seguito di verifica ispettiva, l'Agenzia delle Entrate competente accertava l'inesistenza dei crediti d'imposta oggetto di accollo e poi di compensazione. Nell'ambito della vicenda in esame veniva coinvolto il commercialista che aveva trasmesso i modelli di pagamento, indagato della commissione in concorso del reato di cui all'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000; nei suoi confronti veniva disposto sequestro preventivo, nonostante i visti di conformità sulle operazioni di compensazione fossero stati apposti dalla società di revisione e il modello F24 di pagamento precompilato fosse stato materialmente predisposto da altri soggetti.
La decisione della Cassazione – Secondo l'impostazione del Tribunale, veniva ritenuto impensabile che il professionista “operante del settore e dunque conoscitore delle dinamiche sottese alla complessa operazione tributaria realizzata, abbia adempiuto all'incombente demandatogli rimanendo all'oscuro dell'obiettivo illecito perseguito, tanto più che egli ebbe modo di consultare la documentazione sottostante, rivelatasi carente e irregolare, il che avrebbe dovuto suscitare in lui delle preoccupazioni, … a ciò dovendosi aggiungere che, nella sua ulteriore qualità di Presidente del collegio sindacale, era gravato anche da ben precisi doveri di controllo, che, ai sensi dell'art. 2403 C.C., non si esauriscono certo nel prestare aprioristica fiducia in tutte le operazioni o comunicazioni più o meno formali dell'amministratore della società, ma si estrinsecano nell'obbligo di vigilare costantemente sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
Alcune osservazioni – I principi espressi dalla Cassazione penale accolgono le tesi accusatorie secondo cui i professionisti, anche se solo meri incaricati alla trasmissione telematica dei modelli di compensazione, sono considerati i “portatori” delle conoscenze necessarie alla perpetrazione delle condotte delittuose. Il commercialista che trasmette all'Agenzia delle Entrate domande, versamenti o altra documentazione mendace, rischia quindi una condanna penale e il sequestro del patrimonio personale, anche se il disegno criminale è stato ideato dal suo cliente o da altri soggetti, rispondendo come concorrente nel reato e a titolo di dolo eventuale.
A nostro parere, è vero che in astratto potrebbe profilarsi una responsabilità per il terzo ex art. 110 c.p., ma non sarebbe ipotizzabile alcun concorso in assenza di rilevanze probatorie che dimostrino una condotta penalmente imputabile al contribuente (c.d. elemento soggettivo). L'illecita compensazione dei crediti d'imposta deve necessariamente presupporre la piena consapevolezza da parte dell'intermediario incaricato alla trasmissione dei modelli F24, di essere elemento di un più ampio disegno criminoso. In sostanza, al professionista che ha agito esclusivamente su elementi forniti dal cliente, non dovrebbero essere addebitate le inesattezze e le falsità dei dati riportati nei documenti predisposti da altri.
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