Superbonus spettante anche se l’accesso alla strada non è esclusivo

Ratio Quotidiano
20 Ottobre 2020

In risposta a interrogazione parlamentare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze offre una lettura estensiva della norma.
Ai fini del Superbonus 110%, si deve ritenere “autonomo” anche l'accesso da terreni (o corte) di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare. Questo il chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornito in risposta all'interrogazione parlamentare 30.09.2020, n. 5-04686, avente a oggetto la misura di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, come convertito in L. 77/2020. Per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti”, le disposizioni appena richiamate trattano 2 tipologie di edifici: da una parte, quelli composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi (in genere, edifici condominiali); dall'altra le unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” e dotate di uno o più “accessi autonomi.
Queste ultime unità immobiliari possono essere inserite sia in immobili unifamiliari, caratterizzati dalla presenza di una sola unità immobiliare a destinazione abitativa, sia in edifici plurifamiliari, caratterizzati dalla presenza di 2 o più unità immobiliari a destinazione abitativa; beneficiano della detrazione maggiorata del 110% anche le unità immobiliari indipendenti e autonome, inserite negli edifici plurifamiliari. La norma non fornisce le definizioni appena indicate (“funzionalmente indipendente” e “accesso autonomo”), con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/20202, par. 2, ha precisato che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà “esclusiva”; con riferimento all'accesso autonomo, si presuppone che “l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”; peraltro, le 2 condizioni devono essere “contestualmente” presenti, a nulla rilevando che l'edificio plurifamiliare sia costituito o meno in condominio.
Quindi, dalla combinata lettura della norma (art. 119) e della circolare (24/E/2020), appare naturale pensare che restino fuori dal superbonus l'unità immobiliare con accesso sul corridoio condominiale, così come l'unità immobiliare che transita da una corte in comune e, quindi, con corte non esclusiva.
In aggiunta, il decreto “Requisiti” (D.M. 6.08.2020), all'art. 1, c. 3, lett. i) ha stabilito che l'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare sussiste soltanto se è “dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo)” e che la disponibilità di uno o più accessi autonomi dall'esterno presuppone che l'unità immobiliare “disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
Nella risposta all'interrogazione richiamata in apertura, invece, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato un altro aspetto: visto che la norma e la circolare (24/E/2020) non pongono limitazioni in merito alla proprietà pubblica o privata di accesso alla strada, può ritenersi autonomo anche l'accesso indipendente “non comune” con altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati; l'affermazione, però, appare in netto contrasto con i contenuti del richiamato D.M. 6.08.2020 (“Requisiti”) dove si dispone che il cancello o il portone di ingresso “autonomo” dell'unità immobiliare deve consentire l'accesso “dalla strada” oppure “da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.


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