Superbonus e verifiche delle rendite catastali

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31 Ottobre 2023

Con la Manovra del governo Meloni, arriva la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli mirati per verificare se è stata richiesta la variazione della rendita quando gli interventi effettuati con la maxi-agevolazioni hanno comportato un aumento del valore dell’immobile.

Quando effettuare la variazione

La variazione della rendita catastale dell’immobile è obbligatoria e deve essere presentata entro 30 giorni dal termine dei lavori. Queste situazioni includono:

    • riqualificazione di immobili collabenti;
    • accorpamento di unità immobiliari;
    • ampliamento con realizzazione di nuova cubatura o con recupero del sottotetto;
    • realizzazione di nuovi servizi;
    • installazione di un ascensore.

In particolare, nel caso di recupero di immobili collabenti, il passaggio da un immobile senza rendita a un immobile per uso abitativo richiederà una revisione della rendita, molto probabilmente portando l’immobile nella categoria A/2.
Inoltre, i lavori di riqualificazione energetica e l’installazione di ascensori possono portare a variazioni nelle categorie di rendita degli immobili coinvolti.
È importante tenere presente che la conformità con queste regole fiscali è essenziale quando si usufruisce del Superbonus o si effettuano lavori che comportano variazioni della rendita catastale. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni da parte dell’Agenzia del Territorio o dell’Agenzia delle Entrate; quindi, è importante che i proprietari di immobili interessati si attengano alle procedure richieste per evitare problemi fiscali futuri.
Per tutti gli immobili riqualificati con il Superbonus, oltre 430 mila secondo gli ultimi dati dell’Enea, scatteranno dunque i controlli a tappeto grazie alla possibilità per le Entrate di incrociare i dati del Catasto con quelli delle comunicazioni inviate all’Enea. Le novità sono contenute nell’art. 11 dell’ultima bozza disponibile della legge di Bilancio, dal titolo “Misure in materia di variazione dello stato dei beni”.
Il testo prevede che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di Superbonus verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
In sostanza, non ci sarà nessuna sanzione immediata per chi ha “dimenticato” di presentare la comunicazione. Lo stesso testo di legge, infatti, prevede che nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, ossia l’invito a mettersi in regola spontaneamente.

Fonte: Redazione TFDI
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