Superbonus con sconto in fattura o cessione del credito

Ratio Quotidiano
9 Dicembre 2020

Senza il bonifico parlante da parte del beneficiario, non ci sarà neanche la ritenuta d’acconto dell’8%.
Sconto in fattura o cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori senza ritenuta d'acconto dell'8%. È questa, tra le altre, una delle principali conseguenze dell'utilizzo dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall'art. 121 del Decreto Rilancio in relazione alle principali tipologie di bonus fiscali per l'edilizia. La non applicazione della ritenuta d'acconto in queste particolari situazioni è la diretta conseguenza dell'assenza del c.d. bonifico parlante da parte del beneficiario delle detrazioni fiscali.
L'obbligo della ritenuta d'acconto sui bonifici per gli interventi edilizi è espressamente previsto dall'art. 25, D.L. 78/2010, secondo il quale: “le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”.
L'assenza della ritenuta è dunque la diretta conseguenza del fatto che in presenza dello sconto in fattura o della cessione integrale del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, il beneficiario della detrazione non dovrà effettuare alcun pagamento tramite il c.d. bonifico parlante, essendo il pagamento eseguito con il trasferimento del beneficio fiscale al fornitore.
Ritenuta che verrà invece effettuata nell'ipotesi in cui lo sconto in fattura dovesse essere parziale o nelle ipotesi in cui la detrazione spettante non sia quella del superbonus ma, ad esempio, il 50% delle ristrutturazioni edilizie. In questi casi la ritenuta sarà però “parziale”, nel senso che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste non sull'intero importo della prestazione, ma solo di quella pagata tramite bonifico.
La base imponibile sulla quale calcolare la ritenuta dell'8% sarà individuata facendo riferimento alla circolare 28.07.2010, n. 40/E dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale l'importo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'Iva, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità dell'imposta. Ovviamente la banca o le Poste Italiane non sono a conoscenza dell'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all'ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz'altro soggetta a margini di imprecisione. Per esigenze di semplificazione e di economicità e per evitare errori determinati da un'applicazione impropria della ritenuta – precisa ancora la circolare in oggetto – si presume che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'Iva venga applicata con l'aliquota più elevata (22%).
In buona sostanza, una volta individuato l'importo del bonifico, la banca o le Poste applicheranno la ritenuta d'acconto dell'8% sulla somma risultante dal rapporto fra il totale del bonifico e 1,22.
Ovviamente la ritenuta subita dal fornitore sull'importo parziale del bonifico parlante ricevuto verrà scomputata dall'Irpef o dall'Ires dovuta sul reddito d'impresa nella dichiarazione dei redditi del periodo di competenza. Di tale ritenuta le banche o le Poste daranno infatti evidenza al fornitore tramite l'apposita certificazione da inviare nei tempi e nei modi previsti dalla legge.


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