Tra i requisiti richiesti dalla norma è previsto che gli interventi agevolabili siano effettuati su unità immobiliari possedute o detenute in base ad un titolo idoneo.
L'art. 119 D.L. 34/2020, nell'introdurre il cosiddetto superbonus 110% sui vari interventi indicati, individua tra i soggetti beneficiari le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi effettuati su unità immobiliari. Per comprendere quali siano le unità immobiliari e quale sia il titolo in base al quale il soggetto può beneficiare dell'agevolazione, occorre fare riferimento alle singole disposizioni di legge che disciplinano i vari interventi agevolati.
Il Decreto Rilancio, infatti, fa espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 14, D.L. 63/2013 (per quanto riguarda l'ecobonus) e all'art. 16, D.L. 63/2013 (per quanto riguarda il sismabonus). Dall'analisi delle norme richiamate e della relativa prassi, si deduce che le agevolazioni non sono limitate ai soli proprietari, ma anche a coloro che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo. Questa impostazione viene confermata dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 8.08.2020, n. 24/E in cui si evidenzia a chiare lettere che, ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente. In particolare, il soggetto beneficiario deve:
– possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
– detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso della dichiarazione di consenso da parte del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori.
Su quest'ultimo aspetto, l'Agenzia delle Entrate afferma l'essenzialità dell'atto registrato con data precedente all'avvio dei lavori (o al sostenimento delle spese, se antecedente) pena la perdita della detrazione.
Tra i soggetti beneficiari, a patto che sostengano le spese, rientrano anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'art. 5, c. 5 del Tuir, nonché i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016. Per tali soggetti, la detrazione spetta a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori (o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente).
Le spese sostenute sono agevolabili anche se gli interventi sono effettuati su immobili diversi da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può comunque esplicarsi la convivenza. Occorre perciò che tali immobili siano a disposizione del soggetto beneficiario e non locati o concessi in comodato a terzi. L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di familiari, non è necessario che abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente l'attestazione della convivenza a mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La possibilità di estendere gli interventi anche a soggetti diversi dal proprietario consente ai detentori di usufruire del bonus anche se il proprietario ha già consumato il proprio plafond. Il riferimento è al limite massimo di 2 unità immobiliari, previsto per le sole persone fisiche e per il solo ecobonus.
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