Superbonus 110% fruibile con la presentazione della sola CILA

Ratio Quotidiano
21 Giugno 2021

Il D.L. 77/2021 modifica l’art. 119, D.L. 34/2020 nella parte in cui si richiedeva l’asseverazione di professionisti tecnici sullo stato legittimo dell’edificio (art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020) oggetto degli interventi.
Il Decreto Semplificazioni è intervenuto, innanzitutto, sugli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. e) D.P.R. 917/1986, confermando la fruizione della detrazione maggiorata del 110% non soltanto in abbinamento agli interventi di efficientamento energetico, ma anche se i lavori sono eseguiti in favore di persone di età superiore a 65 anni e anche se effettuati, trattandosi di interventi trainati, congiuntamente agli interventi trainanti di miglioramento sismico, di cui all'art. 119, c. 4 D.L. 34/2020, quindi anche congiuntamente agli interventi antisismici.
Nel caso in cui gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti congiuntamente con quelli di efficientamento trainanti (cappotto e sostituzione degli impianti di riscaldamento) è utile ricordare la necessità di ottenere un miglioramento energetico di almeno 2 classi, ai sensi dell'art. 119, c. 3 del Decreto Rilancio.

Un ulteriore intervento concerne i lavori eseguiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei relativi registri, che svolgono attività nell'ambito dei servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che detengono immobili censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto e comodato d'uso gratuito, con esclusione delle locazioni, sempre che il contratto di comodato sia stato regolarmente registrato in data certa e anteriore al 1.06.2021 (data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni); per tali enti, in possesso delle citate caratteristiche, il nuovo comma 10-bis prevede che “il limite di spesa ammesso alle detrazioni” previsto per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico, di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come rilevabile dal rapporto Immobiliare dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.Lgs. 385/1993; di fatto, si ritiene che il limite sia proporzionalmente incrementato in presenza di superficie dell'immobile superiore alla detta media.

Infine, il provvedimento sostituisce totalmente il comma 13-ter dell'art. 119 e, con riferimento al 110% ma con l'esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, dispone che gli interventi eseguiti per l'efficientamento energetico devono considerarsi di manutenzione straordinaria, con la conseguenza che si rende necessaria la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con l'obiettivo di superare l'impasse determinato dall'asseverazione dello stato legittimo degli immobili, di cui all'art. 9-bis, c. 1-bis D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), stante il fatto che tale comunicazione non richiede la citata attestazione di stato legittimo.
Nella CILA, infatti, sono attestati gli estremi del titolo abilitativo, ottenuto per la costruzione dell'immobile oggetto degli interventi o del provvedimento che he ha consentito la legittimazione o l'attestazione che la costruzione è stata completata in data anteriore al 1.09.1967; la conseguenza è che il beneficio sancito dall'art. 49 D.P.R. 380/2001 decade soltanto per mancata presentazione della CILA, per l'esecuzione di interventi difformi, per l'assenza dell'attestazione richiesta e per non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste.


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