Superbonus 110% con orizzonti allargati

Ratio Quotidiano
16 Settembre 2020

Confermata la fruibilità anche a familiari e conviventi del possessore o del detentore dell’immobile. Rientrano nella misura le spese accessorie per costi per materiali, progettazione e onorari professionali.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 8.08.2020, n. 24/E, ha approfondito il tema della detrazione per gli interventi di risparmio energetico e l'opzione per la cessione e lo sconto del corrispettivo, di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in L. 77/2020.
Innanzitutto, con riferimento al condominio, è stato precisato che quelli minimi (composti da meno di 8 unità) non hanno l'obbligo di richiedere il codice fiscale e, in tali casi, al fine di fruire della detrazione, è possibile utilizzare il codice fiscale di un condomino che esegue i necessari adempimenti, restando necessaria la dimostrazione che gli interventi sono stati eseguiti sulle parti comuni.
Restano fuori dalla detrazione le persone fisiche che operano in regime d'impresa o che siano titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.
Sono ammessi alla detrazione, invece, i familiari del possessore o del detentore (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), nonché i conviventi sempre se dimostrano di aver sostenuto le spese per gli interventi, ma la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi eseguiti su immobili “non” a disposizione.
Dal punto di vista oggettivo, la circolare conferma le esclusioni delle tipologie più di pregio (A/1, A/8 e A/9) e precisa che per edificio unifamiliare si deve intendere un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva “funzionalmente indipendente”, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare; per l'Agenzia, l'indicazione presuppone che l'unità abitativa situata all'interno di un edificio composto da più unità, sia dotata di accesso autonomo, indipendentemente dal fatto che faccia parte di un condominio o condivida parti comuni (ingresso, tetto e altro).
Sul punto viene evidenziato che se l'unità immobiliare è residenziale, qualora la superficie complessiva dell'unità destinata a residenza inserita nell'edificio risulti superiore al 50% della superficie complessiva, la detrazione è ammessa anche per il proprietario e per il detentore, mentre se la percentuale risulta inferiore, la detrazione è comunque ammessa per le spese di possessori e detentori relative agli interventi sulle parti comuni.
L'Agenzia delle Entrate amplia l'interpretazione fornita sulle soglie massime di spesa (ad esempio, per l'isolamento termico in € 50.000 per le unità indipendenti, € 40.000 per il numero delle unità che compongono l'edificio se lo stesso è composto da 2 a 8 e € 30.000, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità) con la conseguenza che il dettato letterale porta, in presenza di 15 unità abitative, a calcolare la soglia per ogni unità a € 30.000, con un tetto complessivo di € 450.000, ma l'Agenzia lo sviluppa per scaglioni concretizzando un tetto complessivo di spesa ammissibile in € 530.000, calcolato moltiplicando 40.000 per 8 unità e 30.000 per le restanti 7 unità.
Ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di ottenere la detrazione 110% per gli interventi trainati, di cui all'art. 119, c. 2 D.L. 34/2020 giacché tali interventi devono essere eseguiti “contestualmente a quelli trainanti, tenendo presente che la condizione si deve ritenere soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, ai sensi dell'art. 2, c. 5 D.I. 6.08.2020; per l'Agenzia le spese per gli interventi trainanti devono essere sostenute nell'arco di vigenza dell'agevolazione, mentre quelle per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Infine, sul momento di sostenimento delle spese (par. 4), la circolare richiede, in deroga al principio generale, l'applicazione del criterio di competenza anche per le imprese minori, di cui all'art. 66, D.P.R. 917/1986, che determinano il proprio reddito con il criterio di cassa.


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