Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 25/E/2020) deve essere preso a riferimento il totale dell’imposta figurativa 2019 (rigo IR21). Non è chiaro, tuttavia, se detta regola funzioni anche con un crollo del valore della produzione 2020.
L'art. 24 D.L. 34/2020 ha previsto, com'è noto, non solo lo stralcio del saldo Irap 2019, ma anche del versamento della prima rata dell'acconto 2020 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019). Con la versione della norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (fugando i dubbi delle bozze) è stato precisato che il versamento del 1° acconto 2020 rimane “comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo” per il 2020 (e cioè a giugno 2021). Fin da subito, tuttavia, non è stato chiaro se la base di calcolo di tale 1° acconto a stralcio (50% per i soggetti ISA e 40% per gli altri), debba essere considerata al lordo o al netto del saldo 2019 a stralcio.
Il chiarimento. A tal riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate 20.08.2020, n. 25/E (par. 1.1.3) ha precisato che “ai fini della determinazione dell'acconto Irap dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito)] sia solo “figurativo” (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'art. 24)”. Facciamo quindi un esempio:
– totale imposta figurativa 2019 (3,9% del valore della produzione) = 10.000 (IR21);
– acconti versati nel 2019 con F24 = 8.000 (IR25);
– saldo 2019 (a stralcio) = 2.000 (IR26);
– Irap effettivamente dovuta per il 2019 = 8.000 (10.000-2000).
Nel nostro caso, ipotizzando un soggetto ISA, il primo acconto 2020 a stralcio Irap 2020 ammonta quindi a € 5.000 (10.000 x 100% x 50%) e non a 4.000.
I dubbi. La circolare richiama letteralmente il calcolo con il metodo storico ma non è chiaro, a giudizio di chi scrive, se tale metodo funzioni anche laddove a consuntivo, causa crollo del volume della produzione, l'imposta figurativa risulti inferiore a tale primo acconto a stralcio. Se così fosse, infatti, il contribuente andrebbe a credito di un'imposta mai versata. Si ipotizzi, per esempio, che il 2020 chiuda con un'imposta figurativa (IR21) di € 4.000 (valore della produzione x 3,9%) e che il primo acconto storico 2020 sia pari a € 5.000 (tralasciamo per semplicità espositiva l'acconto di novembre). Questo contribuente chiuderà il 2020:
1^ ipotesi: con un credito di € 1.000 originato da imposte mai versate (con stralcio di € 5.000 e maturazione di un componente positivo di 1.000);
2^ ipotesi: con un credito pari a zero (stralcio acconto nel limite dell'imposta figurativa a consuntivo);
3^ ipotesi: con un debito pari a 2.000 (4.000 meno 2.000 quale 1° acconto calcolato sull'imposta figurativa a consuntivo).
Nella relazione tecnica della norma, cui la circolare non fa però cenno, si legge che “l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale” e pare quindi che la 3^ ipotesi (oltre che ragionevole) sia anche la più aderente al dettato. Un chiarimento pare necessario e va da sé che, se uscisse confermata la terza ipotesi, il contribuente in questione risulterà sanzionabile se per novembre (o nei termini e alle condizioni differite ad aprile 2021 dall'art. 98, D.L. 104/2020) non avrà versato un acconto sufficiente (nel nostro esempio di € 2.000 o almeno 1.600 laddove fosse considerato il previsionale all'80% ex art. 20 D.L. 23/2020).
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