Stralcio 1° acconto Irap 2020 da calcolare nel 2021 se il VAP cala

Ratio Quotidiano
5 Novembre 2020

L’Agenzia è tornata sul tema con la circolare 27/E/2020, confermando che se diminuisce il valore della produzione 2020, lo stralcio va determinato sulla minor imposta figurativa 2020 e non su quella storica del 2019.
Con la circolare 27/E di ottobre l'Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema dello stralcio dell'Irap ex art. 24, D.L 34/2020 risolvendo un dubbio non affrontato nella precedente circolare 25/E.
Il riporto del credito 2018. Con la circolare n. 25/E di agosto, l'Agenzia ha precisato che l'eccedenza di credito Irap del 2018 usata a scomputo interno, senza modello F24, può essere recuperata riportando l'importo di tale scomputo nel rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo”. In questo modo l'importo dello stralcio del saldo 2019 risulta lo stesso, a prescindere che il contribuente abbia o meno crediti 2018 a riporto.
Maggior acconto 2019 soggetti ISA. Nulla è stato ancora detto, tuttavia pare ragionevole ritenere che, per evitare disparità, il rigo IR28 possa essere utilizzato anche per recuperare l'eccedenza di acconto 2019 dei soggetti ISA che a novembre avevano versato il 2° acconto al 60% anziché il 50% (art. 58 D.L. 124/2019 e Ris. Ag. Entrate 93/E/2019).
Stralcio 1° acconto 2020. Nella circolare 25/E è stato anche precisato che "ai fini della determinazione dell'acconto Irap dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019". Ciò significa, per esempio, che se l'imposta figurativa 2019 (senza guardare cioè lo stralcio) indicata in IR21 è pari a € 1.000, il primo acconto 2020 a stralcio ammonta a € 500 (il 50%) per i soggetti ISA e a € 400 (il 40%) per gli altri. Ma cosa succede se il valore della produzione (VAP) 2020 e di conseguenza l'Irap figurativa risulterà poi inferiore alla base di commisurazione storica?
Il chiarimento. Fermo restando che il versamento del 1° acconto non è dovuto, come già ipotizzato su Ratio Quotidiano del 11.09.2020, “l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale”. Lo conferma la nuova circolare 19.10.2020, n. 27/E, riprendendo quanto indicato nella relazione tecnica del decreto, e precisando che il primo acconto “figurativo” a stralcio dell'imposta dovuta per il 2020 “non può mai eccedere il 40 % (ovvero il 50%) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d'imposta 2020 calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere”. In altri termini ciò significa che:
– se il VAP 2020 e la relativa imposta figurativa aumenterà (es. € 1.200) lo stralcio a metodo storico troverà conferma;
– se invece risulteranno inferiori, ad esempio € 800, lo stralcio andrà rideterminato applicando la percentuale del primo acconto a tale minore imposta e quindi, nel nostro esempio, in € 500 (50%) per i soggetti ISA e € 400 per gli altri.
2° acconto 2020. Nel caso di applicazione del calcolo previsionale, trova applicazione per il solo 2020 l'art. 20, D.L. 23/2020, secondo cui non si applicano sanzioni per versamenti insufficienti degli acconti Irap, Ires e Irpef (comprese sostitutive e cedolari), se non inferiori all'80% dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione. Se non versato con il metodo storico, l'acconto di novembre (differibile non oltre aprile 2021 ex art. 98, D.L. 104/2020, per i soggetti ISA con calo di fatturato) non dovrà pertanto essere inferiore al 50% per i soggetti ISA, e al 60% per gli altri, dell'80% dell'imposta figurativa 2020.


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