La norma di garanzia per i professionisti inserita nel Decreto Sostegni accorda una proroga di massimo 37 giorni dalla data della guarigione.
In attesa che il Senato prosegua e concluda l'esame del disegno di legge per la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti in caso di malattia, infortunio o decesso, il cui tormentato iter ha avuto inizio nell'agosto del 2019, un emendamento introdotto in sede di conversione in legge del D.L. 22.03.2021 n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”) ha previsto la predetta sospensione in relazione alle patologie da Covid-19.
Infatti, l'art. 22-bis, titolato "Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni", nel testo modificato dalla L. 21.05.2021, n. 69, al c. 1 dispone che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per una sua sopravvenuta impossibilità dovuta all'infezione da SARS-CoV-2:
- non comporta decadenza dalle facoltà;
- non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi;
- non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
I successivi commi 2-4 disciplinano in dettaglio le condizioni da soddisfare per poter usufruire del beneficio, stabilendo in particolare quanto segue:
- soggetti beneficiari: la prevista esclusione di responsabilità è limitata ai professionisti abilitati, ossia ai soggetti appartenenti alle professioni ordinistiche;
- eventi previsti: ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quarantena con sorveglianza attiva;
- durata sospensione: il termine di adempimento viene sospeso dalla data di inizio dell'evento e fino a 30 giorni dalla data di dimissione sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente;
- documentazione richiesta: mandato professionale con data anteriore al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, per raccomandata A/R o per PEC, ai competenti uffici della P.A.;
- esecuzione degli adempimenti: gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro i 7 giorni successivi alla scadenza del periodo di sospensione, con facoltà, e non l'obbligo, di allegare contestualmente la certificazione sanitaria;
- decorrenza: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi dal 22.05.2021.
La norma di garanzia in oggetto ha quindi una portata molto più ristretta di quella prevista dal disegno di legge all'esame del Parlamento citato in apertura e atteso con impazienza dagli interessati: la sospensione prevista da quest'ultimo, infatti, verrebbe accordata a tutti i liberi professionisti (e non solo quelli ordinistici), ai lavoratori autonomi e ai soci con responsabilità gestorie di società di persone e comporterebbe una copertura contro qualsiasi malattia o infortunio.
Tuttavia, la sua introduzione nel nostro ordinamento è stata accolta con soddisfazione dalle associazioni professionali, ritenendo che la misura possa contribuire a dare una prima e parziale soluzione al vuoto normativo esistente rispetto alla tutela della salute e al diritto alle cure dei professionisti, offrendo più serenità agli interessati e alle loro famiglie.
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