Il tema quest’anno è particolarmente delicato a causa della copiosa normativa d’emergenza.
La prossima scadenza per la stragrande maggioranza dei contribuenti sarà il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap in calendario lunedì prossimo, 30.11.2020. Su questa scadenza è già intervenuto il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) che, all'art. 98, ha disposto la proroga dal 30.11.2020 al 30.04.2021, ma solo per i soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite prestabilito (gli indici sono nel relativo decreto MEF di approvazione). Tale proroga opera solo se i contribuenti hanno una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per esempio, se il fatturato gennaio-giugno 2019 è stato di 50.000 euro, quello del 2020 deve essere inferiore a 33.500 euro. Questa proroga, quindi, opera a prescindere dal domicilio fiscale o sede operativa e dall'attività svolta.
La successiva proroga aggiunta dal Decreto Ristori-bis (art. 6 D.L. 149/2020) dispone che possono differire il versamento (sempre al 30.04.2021) indipendentemente dalla diminuzione di fatturato/corrispettivi, i soggetti con ISA approvati che hanno i seguenti requisiti:
– domicilio fiscale/sede operativa in una zona rossa:
– rientrano nell'elenco dell'Allegato 1 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) o dell'Allegato 2 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis). Pertanto, a titolo esemplificativo, possono fruirne: alberghi, ristoranti, bar, piscine, palestre, commercianti al dettaglio, centri estetici, con sede in Lombardia (o Piemonte, ecc.);
– attività di gestione di ristoranti nelle zone arancio.
La suddivisione tra zone rosse e arancioni potrebbe subire prossime variazioni e sarà opportuno tenere monitorata la situazione.
Le stesse regole e proroghe valgono per il secondo acconto Ivie e Ivafe 2020. A prescindere dalle proroghe, è opportuno suggerire il calcolo del secondo acconto con metodo previsionale, ipotizzando un dato 2020 inferiore rispetto al dato 2019: in questo modo si potrà abbassare l'importo del versamento o addirittura azzerarlo.
Con o senza proroga, sarà da versare il secondo acconto Irap poiché il Decreto Rilancio (art. 24 D.L. 34/2020) ha disposto l'esonero dal versamento soltanto del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 a favore dei soggetti con ricavi/compensi non superiore a 250 milioni nel 2019. Quindi, il secondo acconto Irap (nella misura del 50% per i soggetti ISA, o 60% per i non ISA) è normalmente dovuto. Si ricorda che non si deve rilevare alcuna sopravvenienza qualora l'esonero sia imputato direttamente nell'accantonamento imposte 2019 mediante una riduzione del debito fiscale, mentre nel caso opposto va rilevata una sopravvenienza attiva nel 2020.
Infine, si ricorda la casistica dei passaggi tra regimi ai fini del versamento dei prossimi acconti:
• passaggio da forfettario 2019 a ordinario 2020: il contribuente non è tenuto a versare alcun acconto passando da una tassazione forfettaria (codici tributo: 1790-1791) a una ordinaria (codici tributo: 4033-4034) e quindi con 2 quadri di riferimento diversi: LM e RN;
• stesso discorso vale per il passaggio da ordinario 2019 a forfettario 2020.
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