La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto del l’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cassazione, ordinanza 7 dicembre 2022, n. 36031).
Nella specie, con ricorso depositato presso il Tribunale di primo grado un lavoratore ha dichiarato di essere stato assunto come dipendente a tempo indeterminato con decorrenza dal 16 febbraio 1998. In precedenza, aveva prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo datore dal 20 ottobre 1994 al 15 febbraio 1998; detto servizio non era stato computato ai fini dell’anzianità di servizio.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato menzionati; condannare lo stesso datore ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della detta anzianità, nonché a corrispondere il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti.
In primo grado, i Giudici hanno accolto il ricorso. La società datrice ha proposto che la Corte di merito ha accolto.
In Cassazione, il lavoratore lamenta la violazione o falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato perché la corte territoriale avrebbe errato nel l’affermare che la Direttiva 1999/70/CE non troverebbe applicazione per il periodo antecedente al 10 luglio 2001 e, quindi, non potrebbe riguardare i rapporti contrattuali che, come quello di specie, erano sorti prima di tale data. La doglianza è fondata.
Infatti, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto del l’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.
Pertanto, la decisione di appello va cassata atteso che ha escluso l’applicabilità della normativa citata nella controversia esclusivamente in quanto il rapporto di lavoro con il ricorrente sarebbe sorto prima del 10 luglio 2011. Il ricorso è accolto.
Fonte: Redazione TFDI