Ultimatum per l’attivazione del domicilio digitale, pena sanzioni da 206 a 2.064 euro a carico degli inadempienti.
La PEC, ossia posta elettronica certificata o come recentemente rinominata il “domicilio digitale”, è diventata d'obbligo prima con la L. 2/2009 e poi con il D.L. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012):
• dal 2009 per tutti i professionisti iscritti a Ordini o Collegi;
• dal 2009 per le Pubbliche Amministrazioni (se già non obbligate prima);
• dal 2011 per tutte le società iscritte al Registro delle Imprese;
• dal 2013 per le ditte individuali.
Restano tuttora esonerati dall'obbligo di comunicare e attivare la casella PEC: consorzi; soggetti collettivi iscritti solo nel Rea (repertorio economico amministrativo) come le associazioni; fondazioni, comitati, enti non societari; imprese inattive; imprese soggette a procedure concorsuali; professionisti non iscritti ad albi o elenchi (cosiddetti professionisti “scassati”). Sul tema della Pec è recentemente tornato il Decreto Semplificazioni (art. 37), intimando ai soggetti obbligati di comunicare il proprio domicilio fiscale, qualora non abbiano già provveduto, entro il 1.10.2020. Si ricorda che fino a oggi, pur essendoci l'obbligo, non erano previste sanzioni: pertanto, sono molti i soggetti obbligati che non hanno ancora attivato una PEC.
L'adempimento riguarda soltanto i casi di reiterato ritardo nella comunicazione della Pec, già obbligatoria da anni, ma può essere l'occasione per controllare che l'indirizzo non sia stato cancellato d'ufficio in quanto inattivo, poiché le sanzioni sono abbastanza pesanti: da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.064 (ossia il doppio di quelle previste dall'art. 2630 C.C.). Contestualmente all'irrogazione della sanzione, l'ufficio del Registro delle Imprese assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale. Invece, in caso di domicilio digitale inattivo, il Registro delle Imprese chiede alla società di comunicarne uno entro 30 giorni, decorsi i quali procede irrogando le sanzioni e aprendo d'ufficio una nuova Pec.
L'adempimento riguarda imprese e professionisti ordinistici. Le prime potranno controllare la validità del proprio indirizzo scaricando una visura camerale o consultando INI-Pec sul sito del MISE, mentre i professionisti controllando sul proprio cassetto previdenziale dell'ordine di appartenenza. A tal proposito, se i professionisti iscritti a Albi o Elenchi non comunicano al proprio Albo il domicilio digitale, sono soggetti a diffida ad adempiere entro 30 giorni, decorsi i quali vengono irrogate le sanzioni e la sospensione dall'Albo o Elenco.
La norma riguarda soltanto professionisti iscritti a Ordini o Collegi: restano esclusi da ogni adempimento i professionisti non iscritti.
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