Nuove disposizioni relative ai versamenti del mese di dicembre e alla presentazione delle domande di cassa integrazione Covid-19 per le aziende collocate nel territorio nazionale.
Il 30.11.2020 è approdato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020). Sono diverse le misure urgenti contenute al suo interno, connesse all'emergenza da Covid-19. Tra le più note disposizioni figura certamente la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2) per le imprese e i professionisti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, che presentano ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso. È prevista per questi soggetti la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei versamenti Iva e dei versamenti previdenziali ed assistenziali. La sospensione è applicabile anche ai soggetti che hanno intrapreso una nuova attività successivamente al 30.11.2019 a prescindere dal possesso dei requisiti citati.
I versamenti in questione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro la data del 16.03.2021 o mediante la suddivisione in rate (fino ad un massimo di 4) di cui la prima da versare entro il 16.03.2021.
Un'ulteriore misura riguarda le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite (art. 9).
Viene riconosciuta una somma di € 1.000 a favore di:
– soggetti già beneficiari dell'indennità di € 1.000 prevista dall'art. 15, c. 1 D.L. 137/2020;
– lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro (non per loro volere) tra il 1.01.2019 e il 30.11.2020 e che hanno svolto l'attività lavorativa per almeno 30 giornate in tale periodo, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di Naspi;
– lavoratori in somministrazione, assunti presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti che abbiamo lavorato per almeno 30 giorni dal 1.01.2020 al 30.11.2020;
– lavoratori autonomi, privi di partita Iva, che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel medesimo periodo siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere al 30.11.2020. Tali soggetti devono già essere iscritti alla Gestione Separata Inps al 17.03.2020 e devono aver già versato almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle stesse attività non superiore ad € 5.000, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione Separata al 30.11.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ultimo punto che preme affrontare, seppur breve e conciso, è quello relativo alle misure in materia di integrazione salariale (art. 13). Si prevede infatti, per questo argomento già più volte ripreso dai Dpcm precedenti, che i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del Decreto Agosto vengano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti fino alla data del 9.11.2020 (giorno in cui è entrato in vigore il D.L. 149/2020).
Nonostante sia prossima la chiusura dell'anno, sembra che le novità in questo tormentato 2020 non diano nessuna tregua a consulenti e operatori del settore.
Abbonati a Ratio Quotidiano per continuare a leggere i contenuti integrali.
Scegli l’informazione di qualità ogni mattina alle 7:00
Abbonamento 12 mesi con attivazione immediata, accesso ai contenuti completi, notizie via e-mail, ultim’ora, archivio completo e ricerche on line:
€ 104,00 (€ 100 + IVA 4%)
Abbonati
Sei già abbonato?
Accedi alla tua area riservata