La proroga riguarda la sospensione delle nuove attività di notifica di cartelle, nonché fermi e pignoramenti; resta confermato il versamento al 31.07 dei carichi sospesi e delle rate 2020 scadute della rottamazione-ter.
Il Decreto Sostegni-bis (art. 9, c. 1) ha sospeso le seguenti attività sino al 30.06.2021:
- i termini di versamento dei carichi affidati all'Agente di riscossione (ossia i versamenti delle cartelle): l'oggetto della sospensione riguarda i carichi affidati agli agenti e contenuti in cartelle di pagamento, o accertamenti esecutivi, o avvisi di addebito Inps o entrate tributarie e non. La sospensione invece interessa i termini di versamento compresi tra l'8.03.2020 e il 30.06.2021; i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31.07.2021 con possibilità di chiedere una rateazione entro il 31.07.2021;
- attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e altri atti di riscossione: sospese dal 8.03.2020 fino al prossimo 30.06.2021. Dal 1.07.2021 riprenderanno tali attività;
- attività di apertura di nuove procedure di riscossione sia cautelari (fermi, ipoteche) sia esecutive (pignoramenti): sospese dall'8.03.2020 e fino al prossimo 30.06.2021. Dal 1.07.2021 riprenderanno per le cartelle/avvisi scaduti prima dell'8.03.2020. Dal 1.08.2021 per quelle con scadenza all'interno del periodo: 8.03.2020-30.06.2021. È comunque possibile presentare rateazione, nel 1° caso entro il 30.06, nel 2° entro il 31.07;
- pignoramenti degli stipendi, pensioni e altre indennità assimilate: sospesi dal 19.05.2020 al 30.06.2021. Dal 1.07.2021 riprendono gli effetti dei pignoramenti e i i vincoli di indisponibilità.
Per quanto riguarda la rottamazione-ter invece non vi sono modifiche nel Decreto Sostegni-bis e pertanto valide le disposizioni dell'art. 4, c. 1.
Se il contribuente ha tempestivamente versato tutte le rate scadute nel 2019 e invece non ha versato le rate 2020 – 2021, ha le seguenti possibilità:
- versare le rate 2020 (ossia 28.02.2020; 31.05.2020; 31.07.2020; e 30.11.2020) entro il 31.07.2021, senza la possibilità di rateizzare tale somma (che in alcuni casi potrebbe essere ingente). Viene solo concessa la tolleranza dei 5 giorni;
- versare le rate 2021 (ossia 28.02.2021; 31.05.2021; 31.07.2021; 30.11.2021) entro il 30.11.2021. Stesse considerazioni di cui al punto precedente.
Per accedere a tale “proroga” non sembra necessario alcun adempimento, essendo sufficiente il pagamento tempestivo entro il termine ultimo. È quindi anche possibile autonomamente “rateizzare” il dovuto e arrivare al versamento completo entro il 31.07 o il 30.11.
- Al contrario se il contribuente non ha tempestivamente pagato le rate 2019 (31.07.2019 e 30.11.2019) è decaduto dalla rottamazione-ter, ma può chiedere una nuova rateazione (art. 154 c. 1, lett. d) D.L. 34/2020).
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