Rimborso spese esente per l’acquisto di pc dei figli in DaD

Ratio Quotidiano
21 Giugno 2021

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate in relazione al bonus previsto da un piano di welfare aziendale.
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 27.05.2021, n. 37/E, ha precisato che il rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza (cd. DaD) è da considerare esente quando, all'interno di un piano di welfare aziendale, tale benefit sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.
Il principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile fiscale indicato nell'art. 51, c. 1 del Tuir trova tassative deroghe all'interno del reddito di lavoro dipendente, in presenza di piani di welfare aziendale offerti appunto alla generalità o a categorie di dipendenti.

A mente dell'art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir non concorrono al reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, per quanto concerne le modalità di erogazione delle prestazioni, la disposizione conferma la possibilità che il datore di lavoro fornisca i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente in coerenza con le finalità per le quali sono state corrisposte.

In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati emanati diversi provvedimenti che, nel disporre la sospensione totale o parziale dell'attività didattica in presenza, hanno disposto agli istituti scolastici e universitari l'adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ossia di garantirne la fruizione attraverso la "Didattica a Distanza" (cd. " DaD").
Con tale modalità di didattica il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. "classe virtuale" e la relazione tra docenti e alunni.
L'Amministrazione Finanziaria conclude che, in tale contesto, il pc, laptop o tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, essendo il loro utilizzo finalizzato all'educazione e all'istruzione; pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto non deve generare reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir.


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