Lo afferma l’Agenzia delle Entrate in relazione al bonus previsto da un piano di welfare aziendale.
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 27.05.2021, n. 37/E, ha precisato che il rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza (cd. DaD) è da considerare esente quando, all'interno di un piano di welfare aziendale, tale benefit sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.
Il principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile fiscale indicato nell'art. 51, c. 1 del Tuir trova tassative deroghe all'interno del reddito di lavoro dipendente, in presenza di piani di welfare aziendale offerti appunto alla generalità o a categorie di dipendenti.
A mente dell'art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir non concorrono al reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, per quanto concerne le modalità di erogazione delle prestazioni, la disposizione conferma la possibilità che il datore di lavoro fornisca i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente in coerenza con le finalità per le quali sono state corrisposte.
In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati emanati diversi provvedimenti che, nel disporre la sospensione totale o parziale dell'attività didattica in presenza, hanno disposto agli istituti scolastici e universitari l'adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ossia di garantirne la fruizione attraverso la "Didattica a Distanza" (cd. " DaD").
Con tale modalità di didattica il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. "classe virtuale" e la relazione tra docenti e alunni.
L'Amministrazione Finanziaria conclude che, in tale contesto, il pc, laptop o tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, essendo il loro utilizzo finalizzato all'educazione e all'istruzione; pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto non deve generare reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir.
Continua a leggere: attiva 3 notizie gratuite, le riceverai via e-mail
Oppure Abbonati e ricevi tutte le notizie di Ratio Quotidiano