La Cassazione, con la sentenza n. 19272/2020, conferma che se è prevista l’esenzione dell’importazione, non può essere richiesta la prestazione di una garanzia: se questa già prestata, sussiste il diritto al rimborso.
Il regime delle accise delineato dal Testo Unico (D.Lgs. 504/1995), nonché i vari provvedimenti attuativi e di prassi emanati dall'Agenzia delle Dogane, prevede molto spesso la prestazione della garanzia per il soggetto tenuto al pagamento dell'accisa. La ratio di tale scelta normativa deriva certamente dall'importanza del tributo per le casse erariali; per tale motivo il Legislatore ha sempre inteso subordinare la concessione di licenze e autorizzazioni per i soggetti operanti nel settore, al fine di tutelarsi e garantire il pagamento dell'imposta in ogni circostanza. Ma se questa è la scelta legislativa, quantomeno in termini generali, la sua traduzione nella prassi non deve mai valicare i confini della necessità. Il caso oggetto della pronuncia ha tracciato la linea di demarcazione tra la necessità o meno di una garanzia fideiussoria; infatti, con la sentenza 16.09.2020, n. 19272, la Suprema Corte ha specificato che quando l'operazione finale è esente da imposta, non è dovuta alcuna garanzia fideiussoria.
Il caso aveva a oggetto l'istanza di rimborso degli oneri di fideiussione presentata da un contribuente, il quale aveva posto in essere alcune operazioni di importazione di olio vegetale, destinato all'utilizzo per produzione di energia elettrica: si deve segnalare che tale impiego dell'olio ne determina la non assoggettabilità ad accisa ai sensi della Direttiva 2003/96/CEE, secondo cui i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica sono esenti.
Come noto, l'art. 8, c. 4 dello Statuto del Contribuente prevede il rimborso da parte dello Stato del costo delle fideiussioni sostenuto per ottenere la sospensione del pagamento. L'Agenzia delle Dogane rigettava l'istanza di rimborso, ritenendo l'art. 8 non applicabile al caso in esame.
Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha quindi stabilito che sussiste il diritto al rimborso, proprio perché l'operazione è destinata a essere esente dal pagamento dell'accisa. Nelle motivazioni si ripercorre la giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia, che già aveva condannato la Repubblica Italiana per non essersi adeguata agli obblighi dipendenti dalla Direttiva 2003/96/CEE (che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici), nonché la giurisprudenza nazionale della Cassazione, che con la sentenza n. 3553/2009 già aveva ritenuto la diretta applicabilità della Direttiva in commento: pertanto, è pacificamente riconosciuto il diritto all'esenzione di tali prodotti energetici.
Muovendo dall'insussistenza dell'obbligo del pagamento dell'accisa a valle, la Corte stabilisce la non debenza di alcuna garanzia fideiussoria a monte; se prestata, deve essere ristorata del suo costo. In ultimo, la sentenza ricorda che l'art. 21, c. 7, TUA nello stabilire che “le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa”, ha inteso legare la prestazione della garanzia fideiussoria solamente al caso del pagamento dell'imposta, non potendo essere prestata per il caso di esenzione dal versamento dell'accisa, proprio per la funzione di tutela del credito erariale: chiaramente, se non c'è debito di imposta, non può sorgere una cauzione del suo versamento. Si ritiene che tale pronuncia possa avere rilevante eco nel panorama di prassi dell'Agenzia delle Dogane, che si dovrà necessariamente adeguare al dettato.
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