L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 29/E/2020, ha illustrato le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal D.L. 5.02.2020, n. 3 e in vigore dal 1.07.2020.
In attesa di una riforma tributaria strutturale, volta a diminuire la pressione fiscale sul lavoro dipendente e assimilato, il D.L. 3/2020, a decorrere dal 1.07.2020, ha sostanzialmente:
– abrogato il c.d. bonus Irpef previsto dall'art. 13, c. 1-bis D.P.R. 917/1986 (il c.d. bonus 80 Euro);
– introdotto un trattamento integrativo di 600 Euro per l'anno 2020 e di 1.200 Euro dall'anno 2021;
– introdotto un'ulteriore detrazione fino al 31.12.2020.
Sia il trattamento integrativo, sia l'ulteriore detrazione fiscale sono riconosciuti dai sostituti d'imposta senza attendere alcuna richiesta dei beneficiari e devono essere riconosciuti sulle prestazioni rese a decorrere dal 1.07.2020, fermo restando la verifica in fase di conguaglio della reale spettanza. Possono accedere ai benefici i contribuenti in possesso di reddito di lavoro dipendente e assimilato.
Se il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 Euro nel periodo 1.07.2020-31.12.2020, a condizione che emerga un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, l'ulteriore detrazione spetta per i redditi tra 28.000 e 40.000 Euro secondo una formula che all'aumentare del reddito diminuisce il beneficio.
Ai fini della verifica della condizione della presenza di un'imposta a debito una volta applicate le detrazioni di lavoro dipendente, è bene far presente che esistono alcuni effetti di neutralizzazione (c.s. salvaguardia). Infatti, ai soli predetti fini deve essere considerato il reddito derivante da premi di produttività detassati con l'aliquota del 10% e si considerano anche i redditi virtuali che sarebbero maturati in un periodo di cassa integrazione Covid-19.
Nel corso del periodo d'imposta 2020, ai fini dell'elaborazione delle operazioni di conguaglio si dovrà tener conto sia del bonus Irpef (periodo 1.01.2020-30.06.2020), sia del trattamento integrativo, sia dell'ulteriore detrazione (periodo 1.07.2020-31.12.2020).
I benefici qualora non spettanti dovranno essere recuperati dal sostituto d'imposta durante il conguaglio fiscale secondo le seguenti regole:
– il bonus Irpef dovrà essere trattenuto in unica soluzione con la retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;
– il trattamento integrativo dovrà essere trattenuto in unica soluzione se, al netto dell'ulteriore detrazione eventualmente spettante, di importo pari o inferiore a 60 Euro; mentre in caso di importo superiore a 60 Euro il recupero dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
– l'ulteriore detrazione dovrà invece essere recuperata se superiore a 60 Euro tramite 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio rateizzata.
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