Istanza da presentare entro il 31.07.2020 per fruire della riduzione pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto per consumi dal 1.04.2020 al 30.06.2020.
L'Agenzia delle Dogane, con nota 24.06.2020, n. 201731, ha rese note le istruzioni, il modello e il software per la richiesta della riduzione accise del II trimestre 2020.
L'art. 61 D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3, c. 1 D.P.R. 277/2000, cosicché la presentazione dell'istanza per accedere al beneficio scade il prossimo 31.07.2020, cioè entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 645 L. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro). In seguito a tale introduzione, nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”.
Inoltre, l'art. 1, c. 630 L. 27.12.2019, n. 160 ha stabilito che, a decorrere dal 1.10.2020, il beneficio per il gasolio da autotrazione non spetterà per i veicoli di categoria euro 3 o inferiore, i quali dovranno essere esclusi dalla dichiarazione riferita al IV trimestre 2020.
La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto per consumi dal 1.04.2020 al 30.06.2020.
L'art. 8 D.L. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1.01.2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VII della nota, tale limite è stato individuato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo. Alla luce di tale novità risulta fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso; per questo sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi nel trimestre solare di riferimento.
In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è utile richiamare il contenuto della nota dell'Agenzia delle Dogane 31.05.2012, n. 62488, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La L. 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell'art. 3 D.L. 16/2012, ha disposto una modifica all'art. 3, c. 1 D.P.R. 277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento".
In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.
In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, c. 3 D.P.R. 277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell'anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all'esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2 D.P.R. 277/2000, fino al 31.12.2014. Da tale termine decorrono, poi, i 6 mesi entro i quali (30.06.2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.
Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l'esercente l'attività di trasporto ha l'onere di presentare comunque l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall'art. 14, c. 2 D.Lgs. 504/1995, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.04.2012).
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