
Con la Circolare n 27/2023 si chiariscono le modalità per la remissione in bonis. Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma, è possibile avvalersi della remissione in bonis. Tuttavia, il ritardo può essere sanato mediante il versamento di una sanzione pari ad importo 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Allo stesso modo, entro il 30 novembre 2023 possono essere sanati errori che pregiudicano l’accesso alla detrazione.
Tre sono i casi in cui è possibile ricorrere alla remissione in bonis in relazione a spese ammesse al Superbonus:
1° caso: remissione in bonis ordinaria. Si tratta del caso in cui, in sostanza, sia stato tutto fatto in modo corretto, ma non sia stato effettuato l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per cessione o sconto entro il 31 marzo 2023. La richiamata remissione in bonis ordinaria, infatti, consente di fruire di benefici fiscali subordinati all’invio di una preventiva comunicazione non tempestivamente eseguito. Ciò a patto che non siano state constatate violazioni e non siano state avviate attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio.
2° caso: remissione in bonis per chi non ha raggiunto entro il 31 marzo 2023 un accordo per la cessione dei crediti. La norma prevede la possibilità effettuare la cessione entro i termini previsti per l’esercizio della remissione in bonis, ma a condizione che la cessione sia effettuata nel rispetto delle condizioni illustrate al paragrafo precedente e solo e soltanto nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti negli appositi albi.
3° caso: remissione in bonis speciale. Essa consente di rimediare al mancato rispetto dei termini per la presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. L’esercizio della remissione in bonis (ed il conseguente versamento della sanzione di euro 250) permette di sanare l’omesso o tardivo invio, restituendo il pieno diritto a godere della detrazione.
Fonte: Redazione TFDI
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