Dal 15.09.2020 nuove difficoltà a causa dell’estensione della diffida accertativa nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro e che sono, quindi, considerati solidalmente responsabili dei crediti accertati.
L'art. 12-bis L. 11.09.2020, n. 120, di conversione con modifiche del D.L. 16.07.2020, n. 76, c.d. decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14.09.2020, n. 228, modifica il testo del D.Lgs. 124/2004, sia nell'art. 12 (diffida accertativa per crediti patrimoniali) sia sostituendo in toto l'art. 14 (disposizioni del personale ispettivo).
Il nuovo art. 12, c. 1 prevede che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida sia il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti sia i soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, “da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”.
Il riferimento ai soggetti utilizzatori delle prestazioni induce a ritenere che la disposizione non si riferisca ai soli appalti, subappalti o somministrazione ma a tutte quelle fattispecie che vedono la disgiunzione fra la figura del datore di lavoro e quella dell'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa, come, ad esempio in caso di distacco o di subfornitura.
Di contro, non sembra che siano estesi all'utilizzatore anche gli strumenti di difesa previsti dallo stesso art. 12 D.Lgs. 124/2004, anch'essi modificati dal decreto Semplificazioni. A seguito delle modifiche, il datore di lavoro potrà, oltre che promuovere il tentativo di conciliazione monocratica, presentare entro 30 giorni dalla notifica della diffida, ricorso al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto, fermo restando che il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione. Il provvedimento di diffida accertativa perde efficacia anche in caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti. Al predetto verbale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2113, cc. 1, 2 e 3 C.C. Il provvedimento di diffida diventa automaticamente esecutivo in caso di reiezione del ricorso o decorso il termine per la presentazione del ricorso medesimo o dell'istanza di conciliazione, ovvero in caso di mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti.
L'art. 12-bis D.L. 76/2020 cambia anche l'art. 14 D.Lgs. 124/2014 sostituendone integralmente il testo con una significativa identificazione delle situazioni in cui il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro potrà adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, formalizzando altresì le sanzioni applicabili in caso di non ottemperanza. L'ambito di intervento degli ispettori è dato da tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il ricorso si intende respinto. In ogni caso il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione la cui inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'art. 13, c. 2 D.Lgs.124/2004.
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