Casi pratici e linee di comportamento tenute dal Fisco.
La compilazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi) per persone fisiche e società rappresenta ogni anno un appuntamento classico cui è tenuta la gran parte dei contribuenti. Tuttavia, è assai frequente trovarsi nella situazione in cui ci si accorge, a distanza anche di molto tempo, di aver commesso un errore che incide nella determinazione dell’imposta (Irpef, Ires, Irap).
Può trattarsi ad esempio di una detrazione o deduzione imputata per eccesso, oppure, di un reddito non dichiarato. Si pensi, ad esempio, al caso di una prestazione di lavoro autonomo occasionale non dichiarata oppure ai canoni da affitto di un immobile erroneamente non indicati. Nel caso di una società, si pensi ad un’errata indicazione del valore dei costi sostenuti nell’esercizio, che emerga in un momento successivo al termine di 90 giorni entro cui si può ripresentare una dichiarazione correttiva nei termini.
La soluzione è la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa che ha l'effetto di sanare il precedente errore commesso dal contribuente.
La dichiarazione integrativa a sfavore è quella che determina un maggior tributo a carico del contribuente. Ciò a causa della mancata indicazione di ricavi, o per la deducibilità di costi in eccedenza rispetto a quanto consentito dal TUIR. Può essere presentata telematicamente entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria.
I termini per l’accertamento, di cui all’art. 43 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione” (lettera b) dell’art. 1, c. 640 L. 190/2014.
Presupposto per la dichiarazione integrativa è la presentazione valida della dichiarazione originaria. Per poter perfezionare l’invio di una dichiarazione integrativa è necessario (ma non obbligatorio) versare anche la maggiore imposta che si determina dalla dichiarazione integrativa, con sanzioni e interessi. Tuttavia, il versamento non deve essere per forza contestuale alla presentazione della dichiarazione integrativa.
Il contribuente, infatti, effettua il versamento con ravvedimento operoso, e quindi può versare le maggiori imposte nel momento in cui desidera, rispettando le sanzioni ridotte in base al tempo.
L’Agenzia delle Entrate, per la presentazione della dichiarazione integrativa prevede 2 diversi tipi di sanzione:
- sanzione amministrativa per omesso versamento;
- sanzione amministrativa per infedele dichiarazione.
Sanzione amministrativa per omesso versamento – Si tratta di una sanzione amministrativa del 30% delle maggiori imposte dovute o del minor credito generato. Trova applicazione nel caso in cui siano corretti errori rilevabili in sede di applicazione degli art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973. La sanzione amministrativa è ridotta al 15% se la dichiarazione integrativa viene presentata nei 15 giorni successivi alla scadenza.
Sanzione amministrativa per infedele dichiarazione – Si tratta di una sanzione amministrativa che va dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute e non versata o del minor credito generato. Tale tipo di sanzione si applica nel caso in cui il contribuente vada a correggere con la dichiarazione integrativa errori rilevabili solo in sede di accertamento. Classico caso è quello di omessa o errata indicazione di redditi e/o ritenute, oneri deducibili o detraibili in dichiarazione.
Il ravvedimento operoso – Le predette sanzioni possono essere ridotte facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Esso può essere utilizzato per sanare la posizione del contribuente prima che siano iniziati provvedimenti accertativi nei suoi confronti, nei termini visti sopra per la presentazione della dichiarazione integrativa, che corrispondono ai termini di accertamento per l’Agenzia delle Entrate.
Il ravvedimento si effettua versando la maggiore imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione (come visto sopra del 30% o del 90% della maggiore imposta), applicandovi le seguenti riduzioni:
- riduzione a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;
- riduzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione.
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