Il rapporto è tutt’altro che lineare o scontato: il messaggio Inps n. 3653/2020 affronta alcuni degli aspetti controversi in materia.
Analizziamo alcune delle situazioni possibili e i relativi strumenti per affrontarle.
1. Equiparazione della quarantena alla malattia – I casi di quarantena precauzionale, di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, essendo procedimenti di natura sanitaria dai quali non è possibile prescindere, sono sempre equiparabili alla malattia. In tali situazioni, dunque:
– ai lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia a carico dell’Inps, sarà riconosciuta l’indennità economica previdenziale a cui si aggiungerà l’eventuale integrazione del datore;
– i periodi di equiparazione non rientreranno nel computo del c.d. “periodo di comporto”, inteso come periodo massimo di conservazione del posto di lavoro;
– il lavoratore dovrà produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, all’interno del quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
2. Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile – Se il lavoratore posto in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continua a svolgere l’attività lavorativa al proprio domicilio in smart working, non sarà riconosciuta alcuna tutela di malattia: in questa situazione, infatti, non si registra alcun tipo di sospensione dell’attività stessa.
Al contrario, nel caso di malattia conclamata che non permette lo svolgimento del lavoro, scatterà il diritto alla corrispondente prestazione previdenziale.
3. Quarantena per ordinanza amministrativa – Il D.L. 14.08.2020, n. 104 (art. 19) ha previsto un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni dichiarati zona rossa dalla pubblica autorità: la norma ha previsto la possibilità di presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 30.04.2020. Secondo l’Inps, sebbene tale previsione sia limitata a un determinato ambito territoriale e temporale, consente di affermare che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della malattia, poiché la stessa necessita di un provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica (disposizione di quarantena).
4. Quarantena all’estero – I lavoratori assicurati in Italia che, recatisi all’estero, sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non avranno alcun tipo di prestazione previdenziale di malattia, poiché, secondo l’Inps, l’accesso alla tutela deve provenire sempre da un procedimento delle autorità sanitarie italiane.
5. Quarantena/sorveglianza precauzionale e ammortizzatori sociali – La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di integrazione salariale determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda e comporta il venir meno della possibilità di richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia, anche nei casi di quarantena o sorveglianza precauzionale per soggetti fragili: tutto questo deriva dall’ormai noto principio della prevalenza dell’integrazione salariale sull’indennità di malattia (art. 3, c. 7 D.Lgs. 148/2015 e messaggio Inps n. 1822/2020.
6. Quarantena “figli under 14” – Alle ipotesi qui esaminate, deve essere aggiunta anche la quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente per i figli, minori di 14 anni, di genitori lavoratori dipendenti, a seguito di contatto all'interno della scuola, nei periodi compresi tra il 9.09 e il 31.12.2020. In questo caso, ai sensi del D.L. 111/2020 e stanti le istruzioni contenute nella circolare Inps 116/2020, il dipendente potrà alternativamente:
– fruire di un congedo pari al 50% della retribuzione, per tutto il periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria, anche se prorogato;
– svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per tutto o parte del medesimo periodo indicato sopra.
6-bis. Attività sportive di base – Infine, si noti che la L. 126/2020 (conversione del Decreto Agosto) ha introdotto le ulteriori fattispecie di contatto al di fuori del plesso scolastico, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
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