Secondo la Cassazione (ordinanza 22.07.2020, n. 15635), tale possibilità è negata se la riorganizzazione aziendale non aveva prodotto la soppressione della mansione svolta dal dipendente prima del recesso.
È legittimo il trasferimento adottato dall'azienda nei confronti di un dipendente, dopo la reintegra nel posto di lavoro pronunciata in via d'urgenza? Secondo la Corte d'Appello di Busto Arsizio non lo è, per 3 ordini di motivi:
1) perché l'azienda non ha adempiuto all'onere di provare le ragioni di cui all'art. 2103 C.C. “non dimostrando in giudizio l'effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione interna comportante il venir meno delle mansioni in precedenza demandate al ricorrente”;
2) perché l'attività di commercializzazione in cui il dipendente era impiegato continuava ad essere svolta anche dopo il licenziamento, anche grazie all'assunzione di altri lavoratori;
3) e infine perché “la dedotta soppressione delle funzioni intermedie, posta dalla società alla base del trasferimento, è stata smentita dalla documentazione prodotta e peraltro non è stata provata dalla società”.
Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi su ricorso del datore di lavoro, hanno confermato il dispositivo impugnato, affermando che “la Corte di Appello, con adeguata motivazione, e richiamando quanto osservato dal primo Giudice, ha evidenziato, non solo, che ancora attualmente diversi dipendenti (anche neo assunti; a tale proposito si rileva come l'inquadramento di molti di essi secondo un livello inferiore rispetto a quello posseduto dal resistente non costituisca argomentazione convincente e assorbente, dal momento che è noto come i neo assunti vengano normalmente inquadrati nei livelli più bassi durante il tempo occorrente per prendere autonomia e sicurezza nella nuova attività lavorativa) si occupano della commercializzazione dei prodotti” dell'azienda in diversi mercati del Sud Italia, ma anche “che la mancata attribuzione al ricorrente delle precedenti mansioni non può ora essere giustificata sulla base dell'attuale situazione venutasi a creare in conseguenza di scelte aziendali illegittime (mancata corretta applicazione dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare e attribuzione delle mansioni del lavoratore licenziato a un dipendente con minor anzianità di servizio)".
Quindi il “no” di cui sopra, che ha dato sostanza al quesito e alla sua risposta (è legittimo un trasferimento avvenuto a seguito della reintegrazione sul posto di lavoro di un dipendente?), non è un “no” assoluto, ma relativo. La legittimità manca allorquando il datore di lavoro non rispetta appieno le previsioni del già citato art. 2103 C.C., secondo cui “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”.
Il punto centrale della vicenda è proprio questo: la modifica degli assetti aziendali deve essere effettiva, veritiera e va comprovata, altrimenti il trasferimento non può che essere giudicato illegittimo, a maggior ragione in un caso come questo, nel quale non solo mancava la prova di tale modifica, ma si era in presenza di elementi che dimostravano il contrario.
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