Prorogata al 20.08 la 1^ rata dei contributi fissi Inps

Ratio Quotidiano
22 Giugno 2021

Slitta ad agosto il versamento in scadenza 17.05.2021 per consentire agli interessati di valutare se rientrano nell’esonero: reddito 2019 inferiore a € 50.000 e calo di fatturato 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.
Sul filo del rasoio (e in molti casi ormai troppo tardi) l’Inps esce con il messaggio 13.05.2021 dove annuncia il differimento del versamento della prima rata dei contributi fissi Inps 2021 del 17.05.2021 al prossimo 20.08.2021, assieme quindi alla seconda rata.
Questo lasso temporale permetterebbe ai contribuenti di avere il tempo necessario per eseguire i calcoli e valutare se si rientra o meno nell’esonero, tuttavia è possibile che alcuni contribuenti abbiano già versato la rata, essendo la scadenza imminente. Vale la pena inoltre valutare se l’esonero del versamento comporterà altresì un “buco” contributivo ai fini pensionistici.
Il messaggio Inps 13.05.2021, n.1911 afferma che lo scopo è di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi (ove per tali l’Inps intende artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e dei professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’Inps e alle casse professionali autonome.

I requisiti per fruire dell’esonero del versamento sono 2 e dalla locuzione “e” sembrerebbero entrambi necessari:

  • reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef 2019 non superiore a 50.000 euro; si intende il reddito indicato al rigo RN1 del dichiarativo dell’anno scorso; per i contribuenti nel regime dei minimi, il rigo LM6 e per i forfettari LM34;
  • calo di fatturato o corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019. Si ritiene che il fatturato possa essere ricavato dal rigo VE50 delle 2 dichiarazioni Iva (quella del 2021 sul 2020 e quella del 2020 sul 2019).

Per esempio, l’artigiano con un RN1 (Modello Redditi 2020 sul 2019) pari a 30.000 euro, un fatturato di 50.000 euro nel 2020 e 85.000 nel 2019, potrà fruire dell’esonero.

Si ricorda che tali requisiti erano stati stabiliti dall’art. 1, c. 20, L. 178/2020 che aveva istituito un fondo di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021 per l’esonero parziale contributivo (con esclusione dei premi Inail, che invece continuano a essere regolarmente dovuti) e il successivo c. 21 aveva demandato a uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto col MEF la definizione di criteri e modalità per fruire dell’esonero.


Continua a leggere: attiva 3 notizie gratuite, le riceverai via e-mail



Oppure Abbonati e ricevi tutte le notizie di Ratio Quotidiano

Abbonati