Tra gli altri adempimenti in scadenza a dicembre, il Decreto Ristori-quater concede la proroga del versamento, ma soltanto al rispetto di alcune condizioni di ricavi, variazione di fatturato/compensi e domicilio fiscale.
Le prossime scadenze fiscali (ritenute, contributi previdenziali e assistenziali sul lavoro dipendente, Iva di novembre con scadenza 16.12, nonché l'acconto Iva del 28.12) sono state prorogate dal Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020) al 16.03.2021 (o fino a massimo 4 rate mensili di pari importo con versamenti: 16.03.2021, 16.04.2021, 16.05.2021, 16.06.2021), ma soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione:
• domicilio fiscale o sede operativa in Italia;
• ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di Euro;
• diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019.
La proroga sarà concessa a prescindere dal calo di fatturato per i soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30.11.2019, dove "intrapreso" si ritiene prenda il significato, come sembra di evincere dalla relazione illustrativa: “hanno l'assenza del dato di novembre 2019”.
Nei seguenti casi, si potrà beneficiare della proroga a prescindere dal calo di fatturato e anche del requisito dei 50 milioni nel 2019:
• soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 3.11.2020, con sede legale in qualsiasi area del territorio nazionale (palestre, piscine, centri benessere, musei, sale giochi, ecc.);
• ristoranti, bar, pub, pasticcerie in zona rossa o arancione;
• commercio al dettaglio e servizi alla persona (attività di cui all'Allegato 2 D.L. 149/2020) in zona rossa;
• alberghi, agenzie viaggio, tour operator in zona rossa.
Tali soggetti, quindi, potranno sospendere i versamenti di dicembre relativi all'Iva mensile del 16.12, l'acconto Iva del 28.12, i versamenti di ritenute alla fonte, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale per cui si opera in qualità di sostituti d'imposta (leggasi F24 del consulente del lavoro relativo al reddito da lavoro dipendente) del 16.12, nonché i versamenti previdenziali e assistenziali in scadenza in dicembre.
Non ponendo la norma alcun riferimento al termine del 16.12, è inteso che anche la scadenza dell'acconto Iva del 28.12.2020 è prorogata, rientrando sempre nel mese di dicembre. L'acconto Iva, quindi, potrà essere versato assieme al versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale, consentendo di calcolare un acconto Iva “previsionale” preciso al centesimo.
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