In Parlamento, la maggioranza punta ad avere il via libera da parte della commissione bilancio alla camera dei deputati, per ampliare lo sgravio per assumere gli under 36, da 6mila a 8mila euro l’anno. L’incentivo resta sempre triennale, e per i contratti stabili firmati nel corso del 2023. L’innalzamento dello sgravio, aiuterebbe a innalzare le retribuzioni dei giovani che vengono assunti, in un momento di frenata del mercato del lavoro, dove è necessario sostenere le imprese e non rinunciare alla flessibilità. In questo modo il governo punta a sostenere le aziende a creare lavoro a favore dei giovani, donne e disoccupati. L’esonero può essere riconosciuto alla persona che si assume, che non è mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 ripropone un meccanismo introdotto nel 2018 dalla legge 205/2017, secondo cui, per il diritto all’incentivo, il lavoratore non deve aver mai avuto un contratto stabile; sono fatti salvi solo gli eventuali rapporti di apprendistato, instaurati con datori diversi da quello della nuova assunzione, non conclusisi con il mantenimento in servizio del giovane.
Al varo della norma del 2017, molti rilevarono che uno dei punti critici della disposizione di maggior importanza è quello di non avere previsto un arco temporale entro cui collocare la condizione di assenza di un precedente lavoro stabile (ad esempio negli ultimi tre, quattro o cinque anni). Tale condizione, oggi riproposta, comporta che per avere certezza di beneficiare dell’esonero, va indagata – peraltro, con le difficoltà che ne possono scaturire – tutta la precedente vita lavorativa dell’assumendo.
Sul punto l’Inps, probabilmente condividendo le difficoltà operative dell’accertamento, alcuni anni fa ha messo a disposizione dei datori di lavoro una procedura informatica che permette di verificare se una persona abbia avuto precedenti rapporti di lavoro denunciati all’Istituto. Si tratta, tuttavia, di uno strumento che non permette un’indagine totale: l’Inps ha specificato, infatti, che non ha valore certificativo.
Resta, peraltro, da chiedersi perché non siano ritenuti meritevoli di spendibilità sul mercato soggetti che, pur in possesso del requisito anagrafico (36 anni non compiuti) e versando in stato di non occupazione, sono stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato conclusosi anche 15 anni prima e, forse, anche di esigua durata. Peraltro, ricordiamo che il beneficio può riguardare anche la stabilizzazione di un contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, se un lavoratore è stato sempre occupato (e lo è anche al momento della trasformazione del rapporto) con contratti a tempo determinato con più soggetti, la sua stabilizzazione può essere premiata; di contro, chi non è occupato anche da lungo periodo, ma ha avuto un solo rapporto a tempo indeterminato nel passato (anche abbastanza remoto), non può essere assunto con le agevolazioni.
Fonte: Redazione TFDI