Con il Nuovo Regolamento del Fondo nazionale FSBA, sono state individuate le aliquote contributive e le durate delle Prestazioni di sostegno al reddito, per l’anno 2023.
In data 14 dicembre 2022 il Fondo nazionale FSBA ha approvato il nuovo Regolamento della cassa integrazione FSBA, con decorrenza dall’1 gennaio 2023. A far data dal giorno 1° gennaio 2023, la contribuzione relativa all’AIS, all’AGIGS e al contributo addizionale è pari a quanto disposto nello schema che segue:
A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.
La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente. La prima verifica viene effettuata il 1° gennaio 2023 con riferimento al semestre 1° luglio – 31 dicembre 2022.
Prestazioni di sostegno al reddito
Anche in ragione dell’accordo collettivo, depositato nella PFSBA (piattaforma digitale), avendo presentato l’istanza, FSBA eroga l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 1.222,51 e successivi adeguamenti, ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego.
La durata massima di ciascuna prestazione è ricapitolata nel seguente schema:
Il biennio/quinquennio mobile è calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato, riferibile alle prestazioni AIS, equivale a una giornata di sospensione, con l’effetto che deve considerarsi fruita ogni giornata nella quale almeno un lavoratore è stato posto in integrazione salariale, anche soltanto per un’ora, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza. I periodi di fruizione ACIGS sono computati avendo riguardo all’intero periodo di copertura della prestazione, non alle singole giornate di sospensione del lavoro, con la conseguenza che si considera fruito tutto il periodo al momento della presentazione della domanda.
FSBA eroga le prestazioni direttamente al lavoratore o, in alternativa, indirettamente per il tramite del datore di lavoro in base alle prassi regionali. La rendicontazione delle assenze viene effettuata mediante la PFSBA.
Fonte: Redazione TFDI