“Nuovo” esonero del D.L. 104/2020: finalmente ci siamo

Ratio Quotidiano
9 Dicembre 2020

La circolare Inps 133/2020 ha definitivamente dato il via alla misura di sostegno per le nuove assunzioni, come previsto dal Decreto Agosto.
L'Inps ha disciplinato l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro previsto dal Decreto Agosto. Più nello specifico, il riferimento è a 2 diversi esoneri:
– art. 6: assunzioni/trasformazioni in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15.08 e il 31.12.2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
– art. 7: assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo di cui sopra.
Durata massima – L'esonero per assunzioni/trasformazioni stabili ha una durata massima di 6 mesi ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'esonero dell'art. 7, invece, ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi: si noti che in caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sarà possibile utilizzare anche ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.
Datori di lavoro beneficiari – Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Condizioni – L'accesso ai benefici è subordinato al rispetto delle previsioni di regolarità previste dall'art. 1, c. 1175 L. 296/2006 (regolarità contributiva, applicazione della contrattazione collettiva di ogni livello, assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro), nonché dei principi generali previsti dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015: rispetto a questi ultimi, la circolare sottolinea che è comunque possibile utilizzare l'esonero anche durante i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali “Covid”, stante l'assimilabilità dell'emergenza epidemiologica agli EONE (eventi oggettivamente non evitabili).
Misura dell'esonero – Gli esoneri sono pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un massimo di 6 mensilità (art. 6) o di 3 (art. 7), a partire dalla data di assunzione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a € 671,66 (€ 8.060/12), da riproporzionare in caso di part-time; per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
Procedimento di ammissione all'esonero – Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “DL104-ES disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, fornendo le seguenti informazioni:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato;
– il codice della comunicazione obbligatoria (UniLav di instaurazione/trasformazione);
– l'importo della retribuzione media mensile, comprensiva di ratei delle mensilità aggiuntive;
– la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio: rispetto a questo, la circolare elenca le contribuzioni non oggetto dell'esonero e rinvia anche alla circolare 40/2018 per quanto concerne l'esclusione di contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
L'Inps, ricevuta la domanda, effettuerà i dovuti controlli in merito al rapporto e alla disponibilità di risorse; con riferimento alla sola agevolazione dell'art. 7, l'Istituto verificherà anche la presenza o meno dell'azienda nell'elenco “Deggendorf” di cui alla sezione “Trasparenza” del “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.
Una volta autorizzato, il datore potrà utilizzare il beneficio mediante conguaglio nella denuncia UniEmens, con i codici descritti nell'ultima parte della medesima circolare n. 133/2020.


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