Nuovo credito d’imposta locazioni 2021

Ratio Quotidiano
30 Giugno 2021

L’art. 4, D.L. 73/2021 ha esteso il precedente credito locazioni 2020 anche a 7 mesi del 2021 (fino al 31.07.2021) alle imprese turistico-ricettive e alle agenzie di viaggio e tour operator, mentre ha introdotto un nuovo credito d’imposta per 5 mesi del 2021 in favore di tutti i soggetti con ricavi/compensi 2019 inferiori a 15 milioni di euro.
Le imprese turistico ricettive (e le agenzie viaggio e tour operator) sono i soggetti più favoriti dall’agevolazione del credito d’imposta locazioni, introdotta dall’art. 28 D.L. 34/2020, mediante un’estensione del credito dal mese di marzo 2020 (aprile 2020 per le attività solo stagionali) fino al mese di luglio 2021 senza interruzioni di sorta.
Le condizioni per fruirne sono:

  • pagamento del canone. Il credito, infatti, spetta soltanto dopo l’avvenuto pagamento;
  • calo del fatturato del mese x/2020 (oppure 2021) del 50% almeno rispetto al mese x/2019;
  • verifica del calo non deve essere effettuata per i soggetti costituiti dal1.01.2019 in poi e per i soggetti con domicilio fiscale/sede operativa in un comune in stato di emergenza ancora in essere quando è iniziato lo stato di emergenza da Covid-19.

Il credito spetta a prescindere dal volume di ricavi/compensi 2019 e nella misura ordinaria del 60% del canone di locazione, leasing o concessione, o del 30% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda; infine, nella misura straordinaria del 50% del canone per l’affitto d’azienda delle imprese turistico ricettive (stagionali e non).

Introdotto anche un nuovo credito d’imposta locazioni, che spetta a tutti i contribuenti con ricavi sotto i 15 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali) nella misura del 60% o 30% come sopra visto. Il periodo agevolato è gennaio – maggio 2021 e la condizione è che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.04.2020-31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato del periodo 1.04.2019-31.03.2020. La verifica non deve essere effettuata per le NewCo 2019. Non è presente il richiamo ai Comuni in stato di emergenza; pertanto, in tal caso, la verifica deve essere eseguita.

Gli immobili interessati sono quelli a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Se l’immobile è utilizzato promiscuamente dal professionista il credito è concesso nella misura del 50% del canone di locazione (pertanto per esempio il 60% del 50%) e solo se il professionista non dispone di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della propria attività nello stesso comune.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili di enti non commerciali, il credito può essere fruito per quelli locati per la parte dell’attività commerciale e anche per gli immobili locati e utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Se non è svolta alcuna attività commerciale non è richiesta la verifica del calo di fatturato.
Il credito in entrambi i casi può essere:

  • utilizzato in compensazione tramite modello F24;
  • ceduto a terzi, locatore compreso (anche in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone);
  • riportato a scomputo delle imposte risultanti dal modello dichiarativo dell’anno di sostenimento della spesa (quindi: canone pagato nel 2021 – dichiarativo 2022 per il periodo d’imposta 2021).

Termini per l’utilizzo:

  • per il locatore cessionario, nel caso in cui il credito appunto sia ceduto a lui, entro il 31.12 dell’anno di perfezionamento della cessione: quindi, nel caso si ceda il credito nel corso del 2021, il locatore dovrà utilizzarlo entro il 31.12.2021. Il residuo dopo tale data non è utilizzabile, né richiedibile a rimborso, né restituibile al locatario/cedente;
  • per il locatario non sono posti termini temporali.

Dichiarazione – Il credito locazioni 2020 deve essere indicato nel modello dichiarativo 2021, nel quadro RS, tra gli aiuti di Stato, rigo RS401, con codice 20, tipologia di costi e non deve essere indicato l’importo.
Deve, inoltre, essere inserito nel quadro RU con codice H8, codice tributo 6920, anno 2020 (se i pagamenti dei canoni sono avvenuti nel 2020) e al rigo RU6 è inserito l’utilizzo del credito avvenuto nel corso del 2020.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e contabili, il credito, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, né ai fini del rapporto del ROL, deve essere contabilizzato nel seguente modo: “Credito da locazioni” a “contributo in conto esercizio non tassabile”.


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