Si riassumono condizioni, requisiti e caratteristiche della misura introdotta inizialmente dal Decreto Rilancio (allargata più volte a nuovi soggetti) per aiutare imprese e professionisti colpiti dalle restrizioni Covid-19.
I contributi a fondo perduto successivi a quello previsto dal Decreto Rilancio sono erogati automaticamente, ma se ciò non avvenisse può essere ripresentata istanza fino al 15.01.2021. Occorre premettere che i 4 Decreti Ristori (Ristori, Ristori-bis, Ristori-ter, Ristori-quater) sono confluiti, in sede di conversione del primo Decreto Ristori (D.L. 137/2020) in un unico Decreto Ristori: riepiloghiamo qui in ordine cronologico i contributi a fondo perduto disposti.
Il primo contributo a fondo perduto era disciplinato dall'art. 25 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), destinato a imprese e professionisti (eccetto i professionisti ordinistici e i professionisti iscritti alla Gestione Separata) con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di Euro. La condizione richiesta era che il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 fossero inferiori almeno ai 2/3 di aprile 2019; tale verifica non doveva essere effettuata dai soggetti costituiti dal 1.01.2019 e dai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni che già versavano in stato di emergenza per eventi calamitosi al momento della dichiarazione di emergenza. L'importo minimo riconosciuto era di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per gli altri, con una percentuale da applicare alla variazione di fatturato pari alla differenza tra i 2 mesi di aprile, del 20% con ricavi/compensi non superiori a 400.000 Euro nel 2019, 15% tra 400.000 Euro e un milione di euro nel 2019, 10% con ricavi/compensi tra uno e 5 milioni di Euro nel 2019. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irpef/Irap, né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
Il Decreto Agosto ha esteso la possibilità di presentare istanza a soggetti che hanno il domicilio fiscale in Comuni colpiti da eventi calamitosi (al momento dell'emergenza Covid-19) classificati totalmente montani e che non erano stati inseriti nella lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle vecchie istruzioni per l'istanza.
Il Decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito dalla L. 176/2020) ha destinato un ulteriore contributo ai soggetti che hanno subito ulteriori restrizioni introdotte dal DPCM 24.10.2020, con partita Iva attiva al 25.10.2020 e che hanno come attività prevalente uno dei codici ATECO elencati all'Allegato 1 del decreto (tra cui: alberghi, ristoranti, gelaterie, bar, teatri, piscine, palestre) su tutto il territorio nazionale. Il contributo è sempre soggetto alla condizione di cui sopra, ossia fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiori almeno ai 2/3 di aprile 2019; tuttavia, tale condizione non deve essere verificata soltanto per i soggetti neocostituiti nel 2019. Inoltre, non è più riportato il riferimento ai Comuni in stato di emergenza, come invece nel contributo ex art. 25 D.L. 34/2020. È anche eliminato il riferimento ai 5 milioni come limite dei ricavi/compensi 2019. Il contributo viene erogato automaticamente se era stata presentata istanza per l'agevolazione prevista nel Decreto Rilancio (come è avvenuto nella maggior parte dei casi) e nella misura pari a una percentuale del precedente contributo (che varia: 100%-150%-200%-400%). I soggetti che non hanno presentato domanda poiché, a titolo esemplificativo, superavano i 5 milioni di Euro, ora possono presentarla fino al 15.01.2021.
Il Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020, confluito nell'art. 1, c. 14 e ss e nell'art. 1-bis dell'“accorpato” Decreto Ristori) ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, introducendo tra gli interessati dalle ulteriori misure restrittive del DPCM 3.11.2020 coloro che hanno come attività prevalente, al 25.10.2020, una di quelle individuate all'Allegato 2 del decreto, ma soltanto se aventi domicilio fiscale/sede operativa nelle zone rosse, con un aumento del 50% rispetto alla percentuale prevista dal Decreto Ristori per i bar, gelaterie, ristoranti, alberghi, sia in zona arancione che rossa. Anche in questo caso valgono le condizioni di fatturato indicate sopra, ad eccezione per le NewCo 2019 e senza il limite massimo di 5 milioni. Il contributo viene erogato automaticamente se era stata presentata istanza per l'agevolazione di cui al Decreto Rilancio (ossia nella maggior parte dei casi) e nella misura pari a una percentuale del precedente contributo (200% del precedente), mentre nel caso non si fosse presentata domanda, è possibile farlo fino al 15.01.2021.
Il Decreto Ristori-ter (D.L. 154/2020, confluito nell'Allegato 2 dell'accorpato Decreto Ristori) ha introdotto un codice ATECO all'elenco di cui all'Allegato 2 del Decreto Ristori-bis, ossia (se in zona rossa) il 47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori.
Il Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020, confluito nell'art. 1-ter dell'accorpato Decreto Ristori) aggiunge alla platea dei destinatari del contributo ai sensi del Decreto Ristori, ossia con sede in tutto il territorio nazionale, molti dei codici ATECO degli agenti e rappresentanti (contributo pari al 100% di quanto ricevuto con il Decreto Rilancio).
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