Se nel Comune non si riescono a reperire l’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, è sufficiente affiggere l’avviso nell’albo pretorio perché decorra il termine per ricorrere.
La notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60, D.P.R. 600/1973, va eseguita secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando sono conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si è potuto eseguire la consegna perché il destinatario non è stato rinvenuto; va effettuata invece secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisce il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; a questa conclusione si arriva dopo che il messo ha effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Si tratta del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1.10.2020, n. 20949.
La controversia riguarda un’intimazione di pagamento che ha fatto seguito a una cartella per il recupero del saldo Irap e Ires per l’anno 2006, divenuta definitiva perché il contribuente non ha proposto impugnazione nel termine di legge. Il destinatario della cartella ha eccepito la mancata notifica e tale assunto ha trovato terreno fertile sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, con la conseguenza che i giudici di merito hanno dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento per invalidità della notifica dell’atto presupposto.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione e lamentato con successo la violazione di legge con riferimento agli artt. 26, c. 4 D.P.R. 602/1973, che disciplina la notificazione della cartella di pagamento, e art. 60, D.P.R. 600/1973, cui l’art. 26 cit. espressamente fa rinvio, per avere la C.T.R. erroneamente rilevato l'invalidità della notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, non essendo stata osservata la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. Nel caso in esame non sussisteva la necessità dell'adozione del rito degli irreperibili previsto dall'art. 143 c.p.c., in quanto tale procedura, stando al combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, non è applicabile alle notifiche delle cartelle di pagamento. In particolare, con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario, si deve ritenere che:
– se il soggetto al quale è indirizzato l'atto ha sede, residenza, dimora o domicilio conosciuti, ma al momento della notifica non si trova alcuna delle persone idonee a ricevere l'atto in quanto assenti, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede a eseguire la notifica con le modalità dell'art. 140 c.p.c. con affissione dell'avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell'atto presso la Casa Comunale e invio (al destinatario temporaneamente irreperibile) di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito;
– se invece nel Comune in cui si deve eseguire la notifica non si trova l'abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma l'avviso si affigge nell'albo del Comune e la notifica, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. In definitiva, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Erario con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame.
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