Differimento del termine di accertamento.
sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Per attenuare la situazione di defaillance in cui si sono trovati gli enti locali nel corso della pandemia, il Governo agito su due fronti: da una parte ha stanziato diversi contributi per colmare i mancati incassi, previa dimostrazione a rendiconto dell'effettiva riduzione delle entrate; dell'altra, ha sospeso l'attività di notifica delle cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31.12.2020 (D.L. 129/2020).
Secondo il Decreto Rilancio, gli atti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardanti accertamenti, contestazioni, irrogazione di sanzioni, recuperi dei crediti d'imposta, liquidazioni, rettifiche e liquidazioni, i cui i termini di decadenza scadono tra l'8.03 e il 31.12.2020, devono essere emessi entro il 31.12.2020 e notificati nel periodo compreso dal 1.01 al 31.12.2021. Per gli enti locali si applica l'art. 67 “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” del Decreto Cura Italia, con la proroga dei termini di decadenza di 85 giorni.
A tal riguardo, l'Ifel ha pubblicato una nota di approfondimento sulla risoluzione Mef 15.06.2020, n. 6/DF, rubricata “La ripresa della notifica degli atti di accertamento dal 1.06.2020”, fornendo chiarimenti in merito all'attività amministrativa di recupero degli introiti tributari degli enti locali. Per gli enti impositori, l'art. 67, c. 1 ha previsto dall'8.03 al 31.05.2020 la sospensione dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso. Sul punto, il Ministero ha chiarito che “tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Si può asserire che la disposizione funge da salvaguardia di tutti gli enti impositori, impedendo il verificarsi di decadenze che, per ragioni derivanti dall'emergenza, in molti casi non avrebbero potuto essere rispettate. In virtù del richiamo operato dalla norma, lo spostamento del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni che gli Enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma: per esempio, differire al 26.03.2021 il termine di accertamento per l'anno 2015 e così via per gli anni successivi.
Considerato che dal 2020 gli avvisi di accertamento costituiscono titolo esecutivo e tenuto conto che la legge in materia prevede che vengano date maggiori informazioni ai contribuenti, è bene precisare che nell'atto comunale vengono indicati i nuovi termini di prescrizione, con maggiori informazioni sull'imposta da riscuotere.
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