Niente Irap per lo studio associato tra coniugi

Ratio Quotidiano
21 Giugno 2021

Lo ha stabilito la C.T.R. Lombardia, con la sentenza n. 701/2021, nel caso di esercizio dell’attività presso i locali di abitazione, in assenza di un apparato tecnico e di supporti personali e logistici aggiuntivi.
Per la Corte Costituzionale, se l'elemento organizzativo (presupposto impositivo dell'Irap) è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui (Corte Cost. 21.05.2001, n. 156).
Nel caso dei professionisti, è necessario vagliare volta per volta se sussiste questa autonoma organizzazione e quindi l'assoggettamento a imposta. Nel tempo, le Sezioni Unite hanno fissato i punti cardini perchè si possa parlare di autonoma organizzazione soggetta all'imposizione Irap, ossia quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione; e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che supera la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Nel caso di uno studio associato formato da coniugi, i suddetti presupposti non sussistono perché si tratta di coniugi che prestano consulenze nella loro abitazione, non avvalendosi né di strumentazione eccedente il minimo e tantomeno di collaboratori alle dipendenze e nemmeno sotto forma di segretaria: ne deriva che non è configurabile una stabile organizzazione, né di capitali, né di lavoro altrui.

Tuttavia, nonostante queste ultime disposizioni, la Cassazione sembra proprio essere orientata verso un'altra disposizione , ossia che l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce per legge presupposto per l'Irap, senza che occorra accertare la sussistenza di un'autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell'attività: spetta al contribuente provare l'insussistenza dello svolgimento della professione in forma associata o l'insussistenza della fruizione di benefici organizzativi recati dall'associazione professionale (Cass. 20715/2020 e 6355/2020). Ne deriva che il presupposto Irap risiede a monte dall'esistenza di una forma associata o societaria, a prescindere che lo studio associato sia sorto per agevolare l'inserimento di un familiare.
Oltretutto, il presupposto Irap ricorre anche quando il professionista responsabile dell'organizzazione si avvale, anche senza forma associata, della collaborazione sistematica di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze o della possibilità di essere sostituiti nell'espletamento di alcune prestazioni, frutto della professionalità di ciascun componente dello studio. In conclusione, secondo l'orientamento della Cassazione, la collaborazione tra professionisti è una forma di organizzazione autonoma che prevede l'assoggettamento all'Irap.


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