Nessuna reintegra se l’azienda è cessata dopo il licenziamento

Ratio Quotidiano
21 Giugno 2021

In caso di licenziamento illegittimo, non scatta la reintegra se, a seguito di mutamenti organizzativi e gestionali, l’azienda ha cessato l’attività. In tale ipotesi, non resta che accogliere la domanda di risarcimento del danno.
La tutela reale del posto di lavoro non può spingersi fino ad escludere la possibile incidenza di successive vicende determinanti l'estinzione del vincolo obbligatorio: questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 16.03.2021, n. 7363.
La sopravvenuta materiale impossibilità totale e definitiva di adempiere l'obbligazione, non imputabile a norma dell'art. 1256 C.C., è infatti ravvisabile, ad esempio, nella sopraggiunta cessazione totale dell'attività aziendale, che va ovviamente accertata caso per caso.
La definitiva cessazione dell'attività aziendale, nel senso della disgregazione del relativo patrimonio, argomentano gli Ermellini, rende impossibile il substrato della prestazione lavorativa, legittimando, secondo la disciplina degli artt. 1463 e 1256 C.C., da coordinare con quella specifica dei licenziamenti individuali (in particolare con la L. 604/1966), il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo”.
Pertanto, qualora nelle more del giudizio promosso dal lavoratore per la declaratoria dell'illegittimità di un licenziamento precedentemente intimato, sopravvenga un mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda tale da non consentire la prosecuzione di una sua utile attività, il giudice che accerti l'illegittimità del licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto.

La sopraggiunta impossibilità totale della prestazione si estrinseca, infatti, in una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 L. 20.05.1970, n. 300, precludendo al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto (vedi Cass. nn. 1888/2020, 12245/1991, 12249/1991, 1815/1993 e 7189/1996).
La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prosegue la Corte, può essere disposta anche nei confronti di società poste in liquidazione solo se l'attività sociale non sia definitivamente cessata e non vi sia stato l'azzeramento effettivo dell'organico del personale. Tale presupposto, tendenzialmente insussistente in presenza di un intervenuto fallimento, può tuttavia verificarsi laddove sia stato previsto un esercizio provvisorio dell'attività. Deve pertanto escludersi che, stabilito l'assoggettamento della fattispecie al regime di tutela reale, sia irrilevante, ai fini dell'emissione di un ordine di reintegra, il venir meno dell'attività produttiva quale fatto sopravvenuto in corso di giudizio e idoneo, qualora venga provato, a costituire ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 C.C.”.
Nel caso di specie, la Corte di appello “ha del tutto pretermesso tale profilo nel proprio iter motivazionale, non avendo proceduto ad esaminare la conseguibilità in fatto della reintegra nel posto di lavoro ed occorrendo, invece, verificare, alla stregua degli elementi probatori addotti, se l'attività aziendale fosse o meno completamente cessata con azzeramento dell'organico aziendale”: per questo la sentenza, in relazione al motivo accolto, è stata cassata e il reintegro, non riconosciuto, è stato sostituito con un risarcimento del danno.


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