Nei contributi a fondo perduto si nasconde Giano Bifronte

Ratio Quotidiano
21 Giugno 2021

Divinità mitologica che simboleggiava il cambiamento e la transizione da uno stato dell’essere a un altro, un volto rivolto al passato, l’altro al futuro: due lati diametralmente opposti, ai quali sembra ispirarsi l’Agenzia delle Entrate.
Chiarimento “singolare”, per così dire, da parte della circolare 14.05.2021, n. 5/E, sulla rilevanza fiscale dei rimborsi e delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentati, ai fini dei conteggi riguardanti il calo di fatturato e la conseguente possibilità di percepire il contributo a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento a tali somme, ricorda la circolare n. 58/E/2001, secondo cui tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all’attività, con esclusione dei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente.
Tale situazione impone che i rimborsi, salvo quelli anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli altri compensi. Su questo assunto, si osserva che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo e, di riflesso, sono escluse dal calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio di cui all’art. 1, c. 4 del Decreto Sostegni (così come ai fini del computo dei compensi di cui al c. 3). Al contrario, rilevano ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, così come sono assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente, da parte dei professionisti, per l’imposta di bollo.

Tutto condivisibile? Non proprio e, anzi, si crea un discrimine tra chi, a fronte dell’identica spesa, è costretto a riaddebitarla in fattura al committente per ottenerne il rimborso, rispetto a chi questa spesa non la sostiene, poiché pagata direttamente dal committente.
Esempio – Supponendo che un professionista, nel corso del periodo di riferimento, abbia effettuato trasferte, con costi connessi di vitto e alloggio pari a 5.000 euro, sostenendoli direttamente, salvo poi riaddebitarli al committente, dovrà sommare tale importo al fatturato; viceversa, se il committente si è fatto carico direttamente di tali spese, il fatturato del professionista risulterà più basso.
Eppure, a ben vedere, ai fini reddituali non vi sono differenze fra le due ipotesi: esemplificando e assumendo l’assenza di altri elementi fiscalmente significativi, nel 1° caso, con compensi “effettivi” pari a 20.000 euro e spese riaddebitate per 5.000 euro, il conto economico registrerà, tra i componenti positivi, 25.000 euro e tra quelli negativi 5.000 euro, con un utile di 20.000 euro; nel secondo caso, le spese non transiteranno né fra i costi né fra i ricavi, che resteranno cristallizzati in 20.000 euro e, quindi, con un utile esattamente uguale alla prima ipotesi.
Tuttavia, è di solare evidenza che tale diverso trattamento dell’identica fattispecie, seppure regolata fra le parti in maniera diversa, incide sul fatturato in maniera impropria, poiché lo scopo effettivo del ristoro dovrebbe essere solo quello di riservare rilievo all’andamento del fatturato e, per evidente correlazione, all’impatto finanziario e reddituale del medesimo.

Difficile pensare che un rimborso spese, la cui fiscalità ai fini Iva dipende solo dagli accordi delle parti (o dalla pretesa del committente), possa trasformarsi in una discriminante, in evidente contrasto con quello che dovrebbe essere spirito della norma. Dunque, concludendo, rimborsi spese come Giano Bifronte: un’unica testa con due volti.


Continua a leggere: attiva 3 notizie gratuite, le riceverai via e-mail



Oppure Abbonati e ricevi tutte le notizie di Ratio Quotidiano

Abbonati