Lotterie fiscali, stiamo sereni

Ratio Quotidiano
17 Dicembre 2020

Nessun secondo fine nella riffa degli scontrini. Almeno stando alle promesse del Fisco.
I dati dei contribuenti verranno acquisiti e trattati unicamente per la partecipazione alla lotteria e per l'attribuzione dei premi estratti. Non ci saranno tracciamenti degli acquisti dei contribuenti da parte del Fisco, né tantomeno l'esercente o altri soggetti potranno risalire all'acquirente per effettuare profilazioni o analisi delle sue abitudini di spesa. L'uso esclusivo di tali dati per le esigenze del nuovo gioco a premi del Fisco italiano, al debutto dal 1.01.2021, dovrebbe scongiurare anche i rischi di una selezione del contribuente ai fini delle analisi del rischio di evasione. Il condizionale, in un caso del genere, è ovviamente d'obbligo.
Infatti, resta da capire se i dati degli acquisti effettuati dai cittadini italiani al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione, potranno essere utilizzati, magari in un prossimo futuro, dall'Amministrazione Finanziaria quali indicatori di capacità contributiva ai fini delle attività di selezione del rischio di evasione e di successivi accertamenti fiscali. Quello che sarà importante capire è se le informazioni che finiranno nelle banche dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potranno essere anche acquisite dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza ai fini dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche o per altre attività d'indagine derivante dall'incrocio tra i redditi dichiarati e la capacità di spesa del contribuente, dimostrata dall'ammontare degli acquisti effettuati e tracciati.
Del resto, già da un po' di tempo l'Amministrazione Finanziaria va dicendo in più occasioni che potrebbe concentrarsi sulla capacità di spesa del singolo contribuente in rapporto ai redditi dichiarati. Ma come annunciato in apertura, almeno per ora, gli italiani possono dormire sonni tranquilli: esibire il codice lotteria in occasione di ogni acquisto effettuato non li esporrà ad alcun rischio fiscale. Scorrendo i regolamenti attuativi e le faq presenti sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si scopre infatti che non verrà messo in atto nessun altro utilizzo dei dati relativi agli acquisti effettuati dai contribuenti per partecipare a queste nuove formule innovative di contrasto all'evasione.
Una situazione pressochè analoga riguarda i dati relativi alla partecipazione all'altra operazione partita (male) il giorno 8.12.2020, il c.d. Cashback. Anche in questo caso, infatti, il decreto attuativo del 24.11.2020 precisa che i dati acquisiti relativi agli acquisti effettuati dai contribuenti tramite moneta elettronica, saranno limitati alla sola realizzazione delle operazioni di rimborso previste dal programma.
Una precisazione però a questo punto si impone. Il codice lotteria è strettamente agganciato al codice fiscale del contribuente e quest'ultimo costituisce il nucleo sul quale sono costruite tutte le banche dati della nostra Anagrafe tributaria. Chi può giurare che, una volta immagazzinati tali dati, il legislatore non decida di utilizzarli anche per altri e diversi fini? La lotta all'evasione, si sa, è uno scopo nobile e sacrosanto, in nome del quale tutte le promesse fatte in precedenza possono essere contraddette, anche con effetto retroattivo.


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