Con la circolare n. 25/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di determinazione dell’importo e di compilazione del modello 2020.
Com’è noto, l’art. 24 D.L. 34/2020 ha stabilito che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020, salvo alcune eccezioni (soggetti con ricavi/compensi superiori a 250 milioni di euro, banche, intermediari, assicurazioni e PA). Uno dei dubbi riguarda(va) l’influenza che potesse avere, ai fini del saldo 2019 a stralcio, la presenza di un credito Irap 2018, non utilizzato in compensazioni esterne (con F24) o chiesto a rimborso. Il problema nasce dal fatto che il riporto del credito 2018 (non utilizzato nei modi suddetti) finisce, a livello dichiarativo, con l’abbattere il saldo 2019, che sarebbe invece emerso (e stralciato) in assenza di tale credito.
Esempio. Dal modello Irap 2020 emerge un credito Irap 2019 (ma il ragionamento è uguale con un saldo a debito ridotto dal riporto interno) in tutto o in parte originato dalla presenza di un credito Irap 2018:
– totale imposta complessiva per il 2019 (3,9% del valore della produzione) = 10.000 (IR21);
– eccedenza (credito) Irap 2018 = 4.000 (IR23);
– eccedenza Irap 2018 utilizzata con F24 = 1.000 (IR24);
– acconti Irap 2019 versati con F24 (metodo storico) = 9.000 (IR25);
– saldo 2019 (10.000 – 4000 + 1000 – 9.000) credito = 2.000 (IR27) – (IR26 nel caso sorgesse un debito).
La soluzione. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 25/E/2020 (par. 1.1.4) è stato precisato che il saldo 2019 a stralcio “deve essere determinato al lordo dell’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, non ancora utilizzata in compensazione esterna (tramite modello F24) e/o interna” e che, per evitare disparità di trattamento con chi ha già fatto uso esterno o a rimborso, è possibile recuperare tale eccedenza (scomputata internamente) ma con l’eccezione per l’importo utilizzato (o che deve essere considerato per evitare sanzioni da omesso versamento) a scomputo interno degli acconti dovuti per il 2019: ricordiamo, infatti, che la norma dichiara espressamente dovuti tali acconti.
L’utilizzo dell’eccedenza a riduzione del saldo si traduce, di fatto, in un versamento che invece non è dovuto ai sensi della norma in analisi e pertanto, precisa l’Agenzia delle Entrate, il relativo importo può essere recuperato riportandolo nel rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo”. Nel nostro esempio (in cui gli acconti 2019 sono stati totalmente versati con F24) in questo rigo potrà quindi essere recuperato l’importo di 1.000 euro (credito 2018: 4.000 – utilizzi F24: 1.000; scomputi per acconti 2019: 0; credito IR27: 2.000) che, sommato al credito emergente da IR27, permette di chiudere il modello Irap 2020 con un credito 2019 di complessivi € 3.000 (IR27 2.000 + IR28 1.000) utilizzabile secondo le consuete modalità (IR29 e/o IR30).
In questo modo, pur chiudendo la dichiarazione Irap a credito, si concretizza la possibilità di effettuare uno stralcio Irap 2019 di 1.000 euro (lo stesso importo che si sarebbe ottenuto a saldo se il contribuente non avesse avuto un credito 2018). La circolare nulla dice, ma pare ragionevole che, per evitare le medesime disparità, l’uso del rigo IR28 possa funzionare anche per recuperare l’eccedenza di acconto 2019 dei soggetti ISA che a novembre hanno versato il 60% anziché il 50% (art. 58 D.L. 124/2019).
Aiuti di Stato Covid-19. Si evidenzia infine che l’Agenzia delle Entrate ha precisato, fornendone le istruzioni compilative, che lo stralcio del saldo Irap 2019 (nei limiti del Temporary framework) dovrà essere indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap 2020 (nel nostro esempio, per 1.000 euro).
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