La doppia esenzione prevista dal D.L. 34/2020 e dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 452). In pratica, ai prodotti che vengono impiegati dalle aziende o rivenduti (mascherine, detergenti, disinfettanti, termometri, ecc.) dal 1.01 si applica l’aliquota del 5%.
L’applicazione dell’Iva sui dispositivi e strumenti anti Covid-19 è un piccolo rebus. Tali beni godevano dell'esenzione fino al 31.12.2020 per effetto dell’art. 124 D.L. 34/2020; molte di queste operazioni sono passate ad aliquota 5% dal 1.01.2021, ma per alcuni di questi beni è rimasta l’esenzione ai sensi dell’art. 1, c. 452 della legge di Bilancio 2021. Ma andiamo con ordine. I beni oggetto di esenzione prima e riduzione di aliquota poi sono i ventilatori polmonari, monitor e pompe infusionali, caschi per ventilazione ed altri strumenti sanitari importanti nelle cure contro il Covid, ma anche le mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2v ed Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo, guanti in lattice, visiere, occhiali protettivi, tute e calzari, camici, termometri, detergenti, disinfettanti per mani, ecc. Le aziende in questi tempi fanno un grande uso di tali beni e molte si dedicano anche alla loro compravendita.
L’art. 124 D.L. 34/2020 dispone che i predetti beni fino al 31.12.2020 siano esenti da Iva, ma con diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972. Nel modello di dichiarazione Iva per l’anno 2020 approvato in questi giorni è previsto il campo 9 nel rigo VF34 per isolare le eventuali cessioni esenti dal calcolo del pro-rata. Dal 1.01.2021, essendo tali beni compresi nella tabella A, parte II-bis allegata al decreto Iva, per le cessioni effettuate si applica l’Iva del 5%.
A questo punto interviene il comma 452 della legge di Bilancio 2021 il quale, in deroga al citato art. 124 D.L. 34/2020, prevede che alcuni beni escano dalla tabella A, parte II-bis e tornino a essere esenti Iva, ma con diritto alla detrazione sul relativo acquisto; la cessione non genera alcuna indetraibilità. Si tratta della strumentologia per diagnostica Covid-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE e Regolamento UE 2017/745, nonché delle prestazioni strettamente connesse a tale strumentazione. Inoltre, con una modifica alla tabella A, parte III, in cui sono previsti i medicinali con Iva 10%, vengono esclusi i vaccini contro il Covid -19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse, che rientrano nell'esenzione da Iva ma con diritto alla detrazione.
La definizione di strumentazione diagnostica per Covid proviene dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.10.2020, n. 26. La risposta n. 585/2020 ha precisato invece che alcuni dei beni entrati nella tabella II-bis allegata al decreto Iva, possono essere impiegati come protesi e ausili inerenti menomazioni di tipo funzionale permanente e in quanto tali scontano l’Iva nella misura del 4% (tabella A parte II, n. 41-quater).
In sintesi, per i prodotti che vengono impiegati dalle aziende e anche rivenduti (mascherine, detergenti, disinfettanti, termometri, ecc.) dal 2021 si applica l’aliquota Iva del 5%.
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