Legge di Bilancio, i nuovi ammortizzatori Covid-19

Ratio Quotidiano
13 Gennaio 2021

Confermate e prorogate le misure finalizzate ad affrontare la pandemia, con le nuove 12 settimane di copertura.
Nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178), all’interno della quale sono contenute diverse misure in materia di lavoro, tra cui spicca la proroga degli ammortizzatori sociali COVID.
La durata – Viene prevista la concessione di altre 12 settimane di ammortizzatori sociali emergenziali, che costituiscono la durata massima che potrà essere richiesta con causale “COVID-19”. La Manovra, però, a differenza di quanto fatto dal Decreto “Cura Italia” in poi, propone una differenziazione in termini di periodo entro il quale poter utilizzare tali settimane:
– tra il 1.01.2021 e il 31.03.2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
– tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
Anche questa volta, inoltre, sarà necessario porre massima attenzione al pregresso: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020, come convertito dalla L. 176/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1.01.2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 “nuove” settimane. Si avrà dunque la situazione riassunta nella tabella allegata.
Contributo addizionale – A differenza degli ammortizzatori di “fine 2020”, le nuove settimane saranno del tutto gratuite, non essendo prevista alcuna contribuzione addizionale in relazione alla riduzione di fatturato.
Lavoratori interessati – I trattamenti saranno riconosciuti a tutti i lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e, in ogni caso, in forza al 1.01.2021, data di entrata in vigore della Stabilità.
Termini e modalità di presentazione delle domande e dei modelli SR41 – Resta invariato il termine di invio delle domande, coincidente con la fine del mese successivo rispetto all’inizio di riduzione/sospensione: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 28.02.2021 e cioè la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della L. 178/2020 (1.01.2021). Anche per i modelli SR41 restano validi il termine della fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione: in fase di prima applicazione, si noti che i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Manovra, soltanto se questa è posteriore a quelle sopra descritte.
Non rimane che attendere, come di consueto, i chiarimenti Inps, con la speranza che in questo 2021 le istruzioni vengano impartite con tempistiche ragionevoli, non come negli ultimi mesi.


Abbonati a Ratio Quotidiano per continuare a leggere i contenuti integrali.

Scegli l’informazione di qualità ogni mattina alle 7:00



Abbonamento 12 mesi con attivazione immediata, accesso ai contenuti completi, notizie via e-mail, ultim’ora, archivio completo e ricerche on line:
€ 104,00 (€ 100 + IVA 4%)

Abbonati
Sei già abbonato?
Accedi alla tua area riservata