Le prove per dimostrare il reato di caporalato

Ratio Quotidiano
11 Gennaio 2021

Con sentenza n. 27582/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che è sufficiente, oltre alla durata della prestazione e alla paga ridotta, anche l’assenza di formazione dei lavoratori e l’obbligo di pagare il trasporto per essere accompagnati sul posto di lavoro.
La vicenda trae origine dalla condanna del presidente di una cooperativa agricola calabrese per aver sottoposto 7 lavoratori extracomunitari, attraverso l'intermediazione di un caporale, “a condizioni di sfruttamento in relazione alla retribuzione inferiore a quanto prescritto dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili e comunque sproporzionata per difetto (ossia in concreto trenta euro a giornata lavorativa), alle condizioni di lavoro (i braccianti non avevano seguito nessun corso di formazione per la sicurezza e non erano muniti di alcun mezzo di protezione), agli orari di lavoro (lavorando 8 ore al giorno, anziché 6 e 30, senza alcun riconoscimento aggiuntivo) e alle ferie (spesso non godendo del riposo settimanale), approfittando del loro stato di bisogno connesso alla situazione di assoluta indigenza (vivendo i lavoratori in una tendopoli)”.
Il datore di lavoro condannato ricorre in Cassazione adducendo diverse motivazioni: era il solo caporale a rapportarsi con i lavoratori, e non già il datore di lavoro; l'Ispettorato del Lavoro in entrambe le ispezioni non aveva elevato alcuna sanzione, attestando la regolarità dell'assunzione dei braccianti agricoli; inoltre, non sarebbero state attendibili le dichiarazioni sulla retribuzione rese dai lavoratori in quanto essi avevano iniziato a lavorare da troppo poco tempo, anzi, 2 di essi proprio il giorno 12.10.2018 stavano stipulando il contratto (!), ma nei verbali si legge che i braccianti lavoravano nella cooperativa da circa un mese, in netto contrasto con quanto scritto nei contratti di lavoro; non si poteva, infine, a suo dire, imputare al ricorrente di avere sfruttato lavoratori provenienti da situazioni di indigenza e di degrado, visto che non conosceva i lavoratori, né la loro provenienza.
Gli Ermellini respingono le motivazioni e rigettano il ricorso, ricordando che “la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis c.p. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio”.
Di tale principio di diritto ha fatto corretta applicazione la Corte d'Appello, che ha soppesato una serie di elementi fattuali ritenendoli “dimostrativi dello sfruttamento dei lavoratori da parte del caporale e, quindi, del datore di lavoro che se ne avvaleva: non solo la durata oraria della prestazione, la retribuzione e la penosa situazione personale ed abitativa degli operai extracomunitari, ma anche la decurtazione "obbligatoria" di parte non irrilevante del compenso quale corrispettivo per l'accompagnamento in auto da parte del caporale, la mancanza di dotazioni di sicurezza, il previo mancato svolgimento di corsi di formazione, la mancata fruizione di un giorno di riposo settimanale. Si tratta di motivazione, nel complesso, congrua e logica, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità”.


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