L’Agenzia delle Entrate risponde ai numerosi quesiti sul superbonus

Ratio Quotidiano
5 Gennaio 2021

La raccolta delle indicazioni sul tema della detrazione, dopo i vari incontri con la stampa specializzata, le associazioni di categoria e gli ordini professionali.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/E/2020 fa il punto sulle modifiche introdotte all'art. 119 D.L. 34/2020 dal D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) evidenziando, tra le altre, la diversa e più ampia definizione di accesso autonomo, da intendersi ora come l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Con particolare riferimento ai fruitori, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli enti non profit indicati dall'art. 119 D.L. 34/2020, non opera la limitazione in ordine agli interventi su edifici residenziali e sul numero di 2 unità immobiliari, poiché tale ultima limitazione vale soltanto per le persone fisiche non titolari di impresa e/o lavoro autonomo.
Inoltre, possono fruire del 110% anche i titolari dell'impresa agricola e/o soci, amministratori di società semplici agricole o affittuari e conduttori, nonché i dipendenti delle aziende del primario a condizione che gli interventi siano eseguiti su fabbricati rurali ad uso abitativo, dovendo fare riferimento, si ritiene, a quelli che rispettano i requisiti soggettivi e oggettivi, di cui all'art. 9, c. 3 D.L. 557/1993.
L'Agenzia delle Entrate conferma, inoltre, l'esclusione, per gli interventi eseguiti da persone fisiche sugli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti non esercenti attività d'impresa e/o di lavoro autonomo.
Per quanto concerne gli interventi realizzati su un edificio bifamiliare con accesso indipendente, si precisa che gli impianti non indicati nel D.M. 6.08.2020 (art. 1, c. 3, lett. i) come, per esempio le fognature e i sistemi di depurazione, non devono essere considerati ai fini della verifica dell'autonomia funzionale delle unità immobiliari, alla stessa stregua di un allaccio alla rete di teleriscaldamento per una unità immobiliare.
Si conferma la possibilità di fruire del 110% anche per gli interventi eseguiti su edifici collabenti (“F/2”) e si conferma anche il limite di spesa, fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi finalizzati al consolidamento statico e di riduzione di rischio sismico ma, in tale ultimo caso, se realizzati sulle parti comuni degli edifici, la soglia indicata è moltiplicata per il numero delle unità collocate nell'edificio.
Non possono essere qualificati come interventi trainati gli interventi di riqualificazione globale degli edifici, di cui all'art. 1, c. 344 L. 296/2006, mentre l'installazione degli impianti fotovoltaici, nei limiti previsti, può essere agevolata se eseguita sulle parti comuni, sulle singole unità immobiliari del condominio, su edifici unifamiliari e su unità indipendenti e autonome.
Nel caso in cui sull'edificio vengano eseguiti più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ogni intervento (risoluzione n. 60/E/2020) ed è possibile fruire della detrazione in presenza di distinta contabilizzazione dei vari interventi e delle varie spese.
Negli interventi realizzati sugli impianti termici centralizzati concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze e, nel caso di sostituzione della chiusura oscurante con i serramenti nel rispetto dei valori di trasmittanza, tali interventi si devono ritenere trainati e, quindi, beneficiano del 110% solo se eseguiti contestualmente a quelli trainanti.
Il condomino moroso non ha diritto ad alcuna detrazione e, di conseguenza, l'amministratore non deve comunicare alcun dato a tale soggetto.
È possibile eseguire la cessione della detrazione del 50% per gli interventi di recupero edilizio o il bonus facciate per le spese sostenute già nel gennaio 2020 e non risulta necessario produrre l'asseverazione ai fini della cessione o sconto in fattura, rispetto a quelle richieste dalla specifica disciplina, per i bonus diversi dal 110% mentre le parcelle dei professionisti devono rispettare un doppio limite, quello previsto dal decreto interministeriale per ogni intervento e quello indicato nel D.M. Giustizia 17.06.2016.


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