La circolare Inps n. 139/2020, oltre a disciplinare le novità, ha descritto le modalità di coordinamento tra la nuova disciplina e quella del Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
La circolare Inps 7.12.2020, n. 139, illustra le novità introdotte dal D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), come integrato dai DD.LL. 149/2020 e 157/2020 (Ristori-bis e Ristori-quater), fornendo istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale.
Settimane utilizzabili – Senza dubbio, ciò che aziende e professionisti attendevano maggiormente era il chiarimento in merito all'“armonizzazione” tra la normativa (mai abrogata) del D.L. 104/2020 e quelle introdotte dai vari decreti Ristori: a riguardo, l'Inps ha confermato che le 2 discipline seguiranno “binari paralleli” (sintesi della situazione nella figura allegata).
A tal fine, l'Inps propone alcuni esempi.
Esempio 1 – Azienda con sospensione o riduzione dal 26.10.2020 – In assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12.07.2020, potrà richiedere le prime 9 settimane del D.L. 104/2020 a partire da quel giorno.
Esempio 2 – Azienda che, al 15.11, ha utilizzato tutte le settimane (9+9) del Decreto Agosto – Potrà accedere alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori nel periodo 16.11.2020-31.01.2021.
Esempio 3 – Azienda che esaurisce le 9+9 (D.L. 104/2020) il 19.12.2020 – All'azienda resta soltanto una settimana (delle 6) da utilizzare entro il 31.01.2021: come detto, i periodi richiesti ai sensi del D.L. 104/2020 e collocati, anche parzialmente, dopo il 15.11 (in tal caso 5 settimane fino al 19.12) sono imputati alle settimane del D.L. 137/2020.
Contributo addizionale – Anche per le “nuove” 6 settimane resta l'obbligo di versamento della contribuzione addizionale (9 o 18%), fatti salvi i casi di imprese che hanno una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20%, nonché di quelle appartenenti ai settori previsti dai vari Dpcm, a prescindere dalla zona di attività, e a cui è stato riconosciuto (o che hanno richiesto) l'apposito codice di autorizzazione “4X”.
Importante notare che per i soli datori rientranti in questi ultimi settori, anche le ulteriori 9 settimane di trattamento (“con fatturato”) previste dal D.L. 104/2020, per i periodi decorrenti dal 16.11.2020, saranno escluse dalla contribuzione addizionale di cui sopra.
Lavoratori interessati – Possono accedere ai trattamenti (DD.LL. 104/2020 e 137/2020) tutti i lavoratori assunti fino alla data del 9.11.2020. Come noto, prima dell'entrata in vigore del D.L. 157/2020, i lavoratori assunti dopo il 13.07.2020 erano sostanzialmente esclusi dall'utilizzo delle settimane del “Decreto Agosto”: per questo, l'Inps ha precisato che sarà possibile integrare con gli assunti post 13.07, le domande relative ai periodi del D.L. 104/2020 già trasmesse (entro i termini decadenziali), al fine di rivalutarle con riferimento ai “nuovi” lavoratori che risultino in forza al 9.11.
Termini e modalità di presentazione delle domande e degli SR41 – Resta invariato il termine di invio delle domande, coincidente con la fine del mese successivo rispetto all'inizio di riduzione/sospensione: si noti, inoltre, che in relazione alle 6 settimane – per le quali sarà necessario l'utilizzo della nuova causale “COVID-19 DL 137” – la domanda potrà essere effettuata a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione delle seconde 9 settimane del D.L. 104/2020.
Anche per i modelli SR41 restano validi il termine della fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (se posteriore, 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione).
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