Istruzioni per utilizzo delle detrazioni 110%

Ratio Quotidiano
7 Settembre 2020

L’art. 119, D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 non prevede espressamente quali siano le modalità, ma indirettamente se ne ricavano 3. In particolare, con il superbonus il credito può essere ceduto a chiunque, compresi i familiari che presentino una dichiarazione dei redditi con imposta lorda elevata.
L’art. 119, c. 1, dispone che la detrazione in materia di risparmio energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 fino al 31.12.2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Quindi il primo metodo è quello tradizionale: riportare la detrazione nella dichiarazione dei redditi (probabilmente quadro RP) e recuperarla in 5 quote annuali del medesimo importo.
Una seconda modalità è prevista dall’art. 121, D.L. 34/2020: i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese che usufruiscono della detrazione del 110%, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione possono optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino all’importo massimo della fattura; il contributo è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e recuperato sotto forma di credito di imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Infine il contribuente che ha sostenuto la spesa può procedere alla cessione del credito di imposta fino all’ammontare della detrazione, con facoltà per gli acquirenti di successiva cessione ad altri soggetti comprese le banche. La cessione del credito può essere fatta nei confronti di chiunque e quindi ha un ambito più vasto della normativa precedente in materia di ecobonus (Agenzia Entrate, provvedimento 31.07.2019) in cui il perimetro era circoscritto ai fornitori e soggetti collegati. La detrazione del 110% invece ha una circolazione ampia e il credito può essere ceduto a chiunque, per esempio ai familiari che presentino una dichiarazione dei redditi con l’imposta lorda elevata.
Si osserva che lo sconto fattura e la cessione del credito possono avvenire per le spese sostenute nel 2020 e 2021, mentre la detrazione del 110% si applica dal 1.07.2020. Questo maggior periodo temporale trova giustificazione nel medesimo art. 121, laddove viene stabilito che sconto fattura e cessione del credito sono possibili anche per interventi di ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, ancorché non rientranti nella detrazione del 110%.
Lo sconto fattura può essere richiesto al fornitore fino all’importo dell'intera prestazione, quindi si può trattare anche di una riduzione parziale; per esempio, in presenza di una fattura dell’importo di 100 Iva compresa, il fornitore può fare uno sconto di 50, recuperando quindi un credito di imposta di 55, mentre gli altri 55 restano a favore del committente.
La detrazione è riconosciuta nella misura de 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute per interventi “trainanti” e per quelli “trainati”. Non rileva la data di effettuazione dell’intervento sotto il profilo tecnico, ma assume rilevanza il pagamento della prestazione o della fornitura.
Si ricorda che le persone fisiche possono godere della detrazione del 110% per gli interventi effettuati al di fuori dell’attività d’impresa. Ne consegue che, se alcuni immobili sono contabilizzati dall'impresa individuale nelle rimanenze o nei beni strumentali, non è consentito usufruire della agevolazione. Quindi, sono esclusi i fabbricati iscritti nella contabilità ai sensi dell’articolo 65 del Tuir oppure quelli strumentali ai sensi dell’art. 54, c. 2, per i professionisti.


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