Una possibilità offerta dalla normativa vigente: limiti e condizioni alla luce dei recenti provvedimenti di prassi.
La nota 11.12.2020, n. 1101, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce un interessante chiarimento circa la possibilità di svolgere intermediazione di lavoro di cui agli artt. 2, 4 e 5, D.Lgs. 276/2003 da parte delle cooperative consorziate, in forza dell’autorizzazione conferita al consorzio. L’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro si è espresso sul tema con note 30.11.2020, n. 12281 e 3.12.2020, n. 12481.
Il D.Lgs. 276/2003 consente la costituzione dell’agenzia nella forma di società di capitali, di cooperativa o di consorzio di cooperative; pertanto il soggetto in analisi può essere abilitato allo svolgimento dell’attività di intermediazione di lavoro. Proprio in ragione dell’autorizzazione conferita al consorzio, l’INL ritiene che le società consorziate indicate nella richiesta di autorizzazione possano esercitare l’attività di intermediazione subordinatamente al soddisfacimento dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti dal D.M. 10.04.2018 che riguardano “la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali”. Tale orientamento risulta peraltro in linea con quanto evidenziato dall’Anpal con nota 12.06.2018, n. 7218, la quale specifica “anche i consorziati potrebbero regolarmente svolgere l’attività autorizzata alla stregua di sedi operative/filiali del Consorzio e previo utilizzo del marchio del Consorzio medesimo, senza che ciò determini necessariamente fattispecie vietate dalla normativa. A tali fini, si ritiene che ogni consorziato – ferma restando la necessità che il rapporto tra Consorzio e consorziati non si sostanzi nella presenza di soggetti giuridici o centri di imputazione di responsabilità del tutto distinti – dovrebbe possedere, in qualità di filiale, i requisiti previsti dalla normativa circa le unità minime di personale “qualificato” richieste, nonché l’adeguatezza dei locali adibiti anche a sportello ai sensi della normativa di riferimento (cfr. da ultimo D.M. 10.04.2018)”.
L’eventuale successiva integrazione del consorzio con l’aggiunta di ulteriori consorziati comporta tuttavia la necessità di richiedere un’ulteriore autorizzazione a integrazione di quella già rilasciata, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare a loro volta l’attività già autorizzata.
Viene infine rimessa alla valutazione dell’Anpal l’opportunità di specificare che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui all’art. 4 e ss., D.Lgs. 276/2003, il contratto di fideiussione di cui al successivo art. 5 deve essere stipulato per un importo definito sulla base dei dati di fatturato di tutte le società consorziate.
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