Infortuni, responsabilità per mancata formazione

Ratio Quotidiano
21 Ottobre 2020

Ripercussioni per il datore di lavoro quando si evidenzia una relazione causale.
Il D.Lgs. 81/2008 riconosce un ruolo chiave a formazione, informazione e addestramento per consentire ai lavoratori di acquisire regole e metodologie operative improntate alla sicurezza. Una condotta corretta e rigorosa sui luoghi di lavoro è in grado, se non di evitare, almeno di circoscrivere eventi infortunistici e relative conseguenze. La sentenza di Cassazione Penale 7.05.2020, n. 13918, riferita al settore dell'autotrasporto ma indicativa di situazioni ricorrenti e replicabili in altri settori, afferma che il titolare dell'impresa risponde a livello penale nel caso di infortunio subito dal lavoratore che non ha ricevuto un'adeguata formazione.
Il caso riguarda un autista che, operando sul cassone del camion per recuperare una cinghia mal posizionata che ancorava il silo al mezzo, è caduto da un'altezza di circa 1 metro, riportando la frattura a un arto. Nell'aggrapparsi a una traversa della struttura ha perso la presa a causa del piede rimasto incastrato tra pianale e basamento del carico. Il titolare dell'impresa è stato condannato a 2 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni per lesioni personali colpose con aggravanti, avendo i giudici individuato un nesso causa-effetto tra omessa formazione del lavoratore ed evento dannoso, giudizio confermato in appello.
Il datore di lavoro ha presentato ricorso motivato dalla mancata individuazione dei contenuti della formazione da impartire come richiesto nella sentenza di rinvio, formazione in realtà erogata, come risultava dal verbale sottoscritto dai dipendenti. L'imputato ha poi rimarcato come l'autista fosse consapevole delle caratteristiche strutturali del mezzo di uso quotidiano e conforme, vista l'assenza di rilievi da parte dell'organo di controllo competente. La condanna è stata confermata poiché, analizzando le modalità di accadimento dell'evento, è stata esclusa una condotta imprevedibile, abnorme o esulante dalle mansioni del lavoratore, rientrando l'ancoraggio e messa in sicurezza del carico tra le operazioni ordinarie di un autista.
Il riscontro dell'avvenuta formazione è contraddetto dall'assenza di evidenze documentali accertata dal personale ispettivo e dalle dichiarazioni dello stesso infortunato, che ha sostenuto come il verbale da sottoscrivere gli fosse stato sottoposto successivamente, durante il ricovero in ospedale. Non sussiste alcun dubbio per ritenere false o illogiche le affermazioni del lavoratore, sollevando invece il legittimo sospetto di una prova costruita ex post.
Il veicolo non dispone di equipaggiamento di sicurezza idoneo (una scala per salire sul pianale e punti di fissaggio per il silo) ma il nodo della vicenda è la totale mancanza di istruzioni sulle corrette manovre da adottare per fissare il silo all'autocarro. Il documento sottoscritto dal lavoratore, privo di data e allegato in copia al ricorso, è risultato generico, riferito a situazioni di rischio possibili in fase di movimentazione manuale dei carichi, mentre un'adeguata informazione sul trasporto di un carico con dimensioni pari a quello gestito e sulle modalità esecutive dell'intervento avrebbe dovuto assumere un taglio pratico e procedurale. L'autista, viceversa, non ha ricevuto alcuna formazione specifica per operare in sicurezza e questa mancanza è stata ritenuta concausa dell'infortunio.
Salire sul bordo del cassone con scarpe rigide aggrappandosi a una traversa, poteva facilmente determinare una perdita dell'equilibrio, cosa che nei fatti ha determinato la caduta.


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